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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36817/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 26 marzo 2026, che aveva rigettato l’appello contro il provvedimento della Corte d’appello di Catanzaro del 28 gennaio 2026, a sua volta contrario alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La misura, originariamente applicata per i reati associativi e di estorsione contestati ai capi A, P-bis e W, era rimasta efficace per il solo capo P-bis, dopo la dichiarazione di perdita di efficacia quanto ai capi A e W. Con un unico motivo, la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., sostenendo che la riduzione della pena da 17 anni a 13 anni e 6 mesi, il decorso di sei anni dall’applicazione della misura e di dieci anni dalla commissione dell’estorsione, l’incensuratezza e la revoca della misura disposta per un coimputato in posizione asseritamente identica dimostrassero l’affievolimento delle esigenze cautelari e l’adeguatezza di una misura meno afflittiva. Nelle memorie la difesa ha inoltre affermato che la pena in continuazione per l’estorsione, pari a un anno, sarebbe stata interamente espiata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che le censure chiedessero sostanzialmente una nuova valutazione degli elementi di fatto e delle esigenze cautelari, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione del Tribunale fosse adeguata. In particolare, il giudice del riesame aveva valorizzato la caratura criminale desunta dalle investigazioni, la gravità e le modalità esecutive del fatto, la contiguità con ambienti criminogeni e la duplice presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p.; aveva inoltre spiegato l’inadeguatezza della misura meno afflittiva e la persistente concretezza del pericolo di reiterazione. Il decorso del tempo dall’applicazione della misura rileva per l’affievolimento delle esigenze solo insieme ad altri elementi, mentre il tempo trascorso dalla commissione del reato rileva nella fase di applicazione della misura. La riduzione della pena e l’incensuratezza non imponevano una diversa conclusione; il generico riferimento del provvedimento impugnato a un pericolo «astratto» non ne inficiava la motivazione complessiva, che aveva concretamente illustrato il rischio.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    Nel caso di specie la motivazione resa dal Tribunale, con i puntuali richiami alla caratura criminale del ricorrente, così come desunti dalle risultanze investigative, alla gravità dei fatti e alla sussistenza della duplice presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione.

    La permanenza delle esigenze cautelari, compreso il pericolo di reiterazione, è giustificata quando il giudice ne espone concretamente le ragioni alla luce della gravità e delle modalità dei fatti e degli elementi relativi alla personalità e alla contiguità criminale dell’indagato.

  • art. 275 c.p.p.

    Nello specifico il Tribunale, da una parte, ha evidenziato in termini concreti l'inadeguatezza di una misura gradata e la sostanziale irrilevanza del passare del tempo e ciò, sia riguardo a quello trascorso dall'applicazione della misura, che assume rilievo ai fini dell'affievolimento delle originarie esigenze solo unitamente ad alti elementi (Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024, Nisi, Rv. 286207 - 01; Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 - 01; Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, Bella, Rv. 284474 - 01; Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, Casalini, Rv. 278866 - 01; Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv. 271119 - 01), sia quanto al tempo trascorso dalla commissione del reato, che deve essere considerato nella sola fase di applicazione della misura Sez. 1, n. 5389 del 16/01/2026, De, Rv. 289490 - 01; Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01).

    Il tempo trascorso dall’applicazione della misura può concorrere a dimostrare l’affievolimento delle esigenze cautelari soltanto insieme ad altri elementi; il tempo trascorso dalla commissione del reato va invece considerato nella fase di applicazione della misura. La scelta di una misura meno afflittiva deve essere valutata alla luce della persistente adeguatezza delle esigenze cautelari e delle circostanze concrete.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Nel caso di specie la motivazione resa dal Tribunale, con i puntuali richiami alla caratura criminale del ricorrente, così come desunti dalle risultanze investigative, alla gravità dei fatti e alla sussistenza della duplice presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione.

    La presunzione relativa prevista dal comma 3 è richiamata quale elemento della valutazione cautelare, insieme agli elementi concreti del caso, a sostegno della conclusione sulla permanenza delle esigenze e sull’inadeguatezza di una misura meno afflittiva.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione in materia cautelare, il controllo sul vizio di motivazione riguarda la logicità e la tenuta argomentativa del provvedimento impugnato; non consente una nuova valutazione dei fatti, degli elementi investigativi o dello spessore delle esigenze cautelari riservata al giudice di merito.
  • Il tempo trascorso dall’applicazione di una misura cautelare può concorrere a dimostrare l’affievolimento delle esigenze originarie solo se considerato insieme ad altri elementi; il tempo trascorso dalla commissione del reato è rilevante nella fase di applicazione della misura.
  • La valutazione di adeguatezza di una misura cautelare meno afflittiva può fondarsi, con motivazione concreta, sulla gravità e sulle modalità esecutive del fatto, sulla personalità dell’indagato e sulla sua contiguità con ambienti criminali; l’incensuratezza non è di per sé decisiva in senso contrario.
  • La motivazione cautelare va valutata nel suo complesso: un riferimento generico e improprio a un pericolo astratto non determina l’illegittimità della decisione se il provvedimento illustra concretamente la sussistenza del pericolo e l’inadeguatezza della misura meno afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcereArresti domiciliari

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