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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11572/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva rigettato la loro eccezione di nullità del decreto che disponeva il giudizio (emesso dal G.U.P. poi ricusato da altro imputato, Antonio Ierullo). Essi sostenevano che, poiché la ricusazione del G.U.P. era stata poi accolta dalla Corte d'appello (limitatamente alla posizione dello Ierullo), ne sarebbe derivata la nullità/inefficacia degli atti posti in essere dal giudice ricusato anche in relazione alle posizioni di tutti i coimputati, con conseguente caducazione del decreto che disponeva il giudizio. Hanno invocato la dottrina dell'abnormità degli atti processuali e la giurisprudenza di Sezioni Unite (in particolare Gerbino e altre pronunce) secondo cui l'incompatibilità funzionale del giudice può determinare nullità assoluta rilevabile d'ufficio ed estesa agli atti relativi a tutti i coimputati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che non sussista un atto processuale 'abnorme' nel senso richiesto dalla giurisprudenza (cioè tale da essere strutturalmente o funzionalmente estraneo all'ordinamento e quindi impugnabile in via straordinaria). Il giudizio sulla eventuale nullità estesa degli atti del giudice ricusato è stato considerato questione da sindacare con il normale strumento dell'impugnazione della sentenza (art. 586 c.p.p.), non mediante immediato ricorso per cassazione come se si invocasse abnormità. La Corte ha quindi confermato l'ammissibilità limitata degli strumenti impugnativi ordinari e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ad una somma di Euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, cod. proc. pen.

    Il giudice della ricusazione può indicare, nell'esercizio delle proprie prerogative, quale atto sia inefficace; tale valutazione rientra nelle sue competenze e non è sindacabile dal giudice del dibattimento, essendo impugnabile con ricorso per cassazione.

  • art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla incompatibilità funzionale del giudice: la Corte osserva che, anche ove sussistesse una nullità per incompatibilità, la relativa censura va esercitata con gli strumenti di impugnazione previsti e non giustifica di per sé un ricorso per cassazione immediato per abnormità.

  • art. 414, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al decreto con cui il G.U.P. avrebbe svolto attività (rinvio/riapertura indagini) ritenuta pregiudicante nella posizione di Ierullo; la Corte prende atto della valutazione della Corte d'appello ma distingue fra l'effetto di quella declaratoria e la possibilità di sindacare l'atto impugnato in via straordinaria.

  • art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio di tassatività dei casi di ricorso che può essere derogato soltanto per provvedimenti 'abnormi'; la Corte precisa che gli atti impugnati devono effettivamente essere strutturalmente o funzionalmente estranei all'ordinamento per rientrare nella deroga.

  • art. 586, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che la censura sulla nullità degli atti del giudice ricusato è proponibile anche con l'impugnazione della sentenza (ricorso incidentale/ordinario) e che il mancato rilievo di una nullità da parte del Tribunale non rende automaticamente abnorme il suo provvedimento.

  • art. 587, cod. proc. pen.

    Richiamata nel dibattito dagli attori difensivi: la Corte osserva che il Tribunale ha escluso l'applicabilità invocata e che la materia attiene ai limiti dell'efficacia degli atti indicati dal giudice della ricusazione, competenza quest'ultima non sindacabile nel merito dal giudice del dibattimento.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che permette la condanna alle spese del procedimento e all'oblazione alla Cassa delle ammende: la Corte la applica fissando una somma equa in favore della Cassa delle ammende per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • La declaratoria di ricusazione accolta rispetto a un giudice può determinare l'inefficacia di specifici atti, ma l'estensione automatica della nullità a tutti gli atti relativi a tutti i coimputati non è acquisita di per sé: va valutata caso per caso e con gli strumenti impugnatori ordinari.
  • Il rimedio straordinario per 'abnormità' è ammesso solo quando l'atto sia strutturalmente o funzionalmente estraneo all'ordinamento (atto eccentric o che determina stasi o regressione irreversibile del procedimento); un ordinario rigetto dell'eccezione di nullità non rientra normalmente in questa categoria.
  • Quando si contesta la validità di atti adottati da un giudice poi ricusato, la via ordinaria per ottenere tutela è l'impugnazione della sentenza (art. 586 c.p.p.): non è lecito chiedere alla Cassazione un sindacato preventivo salvo i casi di effettiva abnormità.
  • Il giudice della ricusazione ha competenze proprie (anche nel determinare quali atti siano inefficaci): le sue determinazioni sull'efficacia degli atti non sono sindacabili dal giudice del dibattimento, ma possono essere oggetto di impugnazione nelle forme previste.
  • Prima di qualificare un provvedimento come 'abnorme' occorre verificare se esso sia davvero estraneo al sistema normativo o sufficiente a impedire la prosecuzione ordinaria del processo; argomentazioni basate su 'rischio' o 'virtuale pericolo di regressione' sono normalmente insufficienti per la cassazione per abnormità.

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