Cassazione Penale, Sentenza n. 51748/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Roma che ha disposto la consegna alle autorità belghe ai sensi di mandato di arresto europeo per reati in materia di stupefacenti. Con ricorso per cassazione si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della questione sollevata dalla difesa circa il regime cautelare belga per i soggetti non residenti: si allegava un parere secondo cui l'assenza di residenza in Belgio costituirebbe una presunzione di pericolo di fuga, rendendo impossibile per la difesa offrire prova contraria e sterilizzando il regime cautelare. La difesa lamentava che la Corte di appello non avesse motivato su tale profilo, che introdurrebbe nuovi profili rispetto a quelli già affrontati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 22 legge n. 69/2005, è ammesso solo per violazione di legge e che non sono denunciabili in cassazione vizi di motivazione circa questioni di fatto o di diritto non rilevanti ai fini del giudizio di legittimità. Il motivo proposto è stato giudicato generico e aspecifico: mancavano riferimenti a giurisprudenza belga o sovranazionale che dimostrassero il carattere assoluto della presunzione denunciata; inoltre dalla memoria difensiva risultava che la misura cautelare belga era motivata anche sulla tutela della sicurezza pubblica e sulla gravità dei fatti, per cui non si poteva configurare un difetto strutturale del sistema processuale belga ma al più una critica alla motivazione concreta del provvedimento. Conseguentemente il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
norma richiamata per la sintesi dei motivi di impugnazione; obbligo di sintetizzare i motivi nel ricorso
art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.
art. 606, lett. b ed e cod. proc. pen.
individua i motivi di impugnazione utilizzabili in cassazione, qui richiamati in relazione alla contestazione di violazione di legge e vizio di motivazione
art. 22 legge n. 69 del 2005
stabilisce che il ricorso per cassazione contro le decisioni in materia di mandato di arresto europeo è ammesso solo per violazione di legge; limita l'ambito di esame della Corte di cassazione
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027
giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata per affermare che in sede di legittimità non sono denunciabili vizi della motivazione in ordine a questioni di diritto e per chiarire i limiti del controllo di cassazione
prevede l'onere delle spese processuali e possibili sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per disporre il pagamento alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata nella valutazione circa l'assenza di elementi che facciano ritenere che la parte abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini della modulazione delle conseguenze
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione in materia di mandato di arresto europeo è ammesso principalmente per violazione di legge; non è lo strumento adatto per rinnovare questioni di fatto o critiche generiche di motivazione
- Per contestare il regime cautelare o il diritto processuale di uno Stato terzo è necessario fornire argomentazioni specifiche e prove autorevoli (sentenze della giurisdizione straniera, giurisprudenza sovranazionale come Corte EDU) che dimostrino un vizio strutturale o una violazione di diritti fondamentali
- Le deduzioni generiche o gli pareri non corredati da riferimenti giurisprudenziali o normativi non consentono il controllo di ammissibilità in cassazione
- Se l'ordinamento straniero applica più esigenze cautelari (pericolo di fuga e tutela della sicurezza pubblica/gravità dei fatti), va dimostrato che una presunzione riguarda esclusivamente e in modo assoluto l'unica esigenza invocata per la misura; altrimenti la critica resta rivolta alla motivazione concreta e non a un vizio di legge
- Per aumentare le probabilità di ammissibilità, il ricorrente deve inquadrare i rilievi come violazione di norme di diritto applicabili o come contrasto con principi costituzionali o convenzionali, fornendo prove documentali e riferimenti giurisprudenziali precisi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51581/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51582/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51583/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51584/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51585/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51586/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →