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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03925/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato quindi, in via sostanziale, la condanna dell'imputato per il reato di detenzione di stupefacenti finalizzata alla cessione a terzi, escludendo che la condotta potesse essere ricondotta all'ipotesi di lieve entità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione a terzi. Con il ricorso per cassazione deduceva un motivo riferito alla qualificazione giuridica e alla valutazione del fatto, contestando in sostanza l'affermazione della destinazione a terzi della sostanza e la mancata ricondizione della condotta all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, mentre la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta logica, corretta ed esaustiva, fondata su elementi quali l'elevato numero di dosi rinvenute, la qualità della sostanza, il confezionamento in panetti sigillati e l'elevato principio attivo, oltre all'assenza di prova sulla capacità reddituale dell'imputato di acquistare quel quantitativo per uso personale.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    La detenzione di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente, in presenza di elementi sintomatici della destinazione a terzi, integra la fattispecie incriminatrice ordinaria.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    L'ipotesi di lieve entità può essere esclusa quando il quantitativo, il confezionamento, la qualità della sostanza e il principio attivo denotano una offensività non lieve della condotta.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, coerente ed esaustiva.
  • Ai fini della configurabilità della detenzione di stupefacenti destinata alla cessione, il giudice può valorizzare elementi indiziari quali il numero delle dosi, la qualità della sostanza, il confezionamento e l'assenza di una plausibile giustificazione economica per l'acquisto da parte dell'imputato.
  • La qualificazione del fatto nella fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 può essere esclusa quando la quantità complessiva, la suddivisione in dosi e l'elevato principio attivo evidenzino una rilevanza criminosa non modesta.
  • La censura di merito sulla valutazione delle prove non è scrutinabile in cassazione se la motivazione della sentenza impugnata non presenti vizi logici o giuridici rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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