Cassazione Penale, Ordinanza n. 09718/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che la doglianza mirasse a una rivalutazione del merito sulla congruità della pena, preclusa in sede di legittimità, e che il diniego delle attenuanti generiche fosse adeguatamente motivato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato in appello per tentato furto e ricettazione, ha impugnato la sentenza deducendo l'eccessività del trattamento sanzionatorio. In particolare ha censurato il mancato contenimento della pena base e dell'aumento per la continuazione in misura prossima al minimo edittale, nonché l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito in cassazione e comunque manifestamente infondato, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e la sufficienza di una motivazione che valorizzi l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali dell'imputato per negare le attenuanti generiche.
Norme richiamate
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri legali di commisurazione.
La determinazione della pena deve essere effettuata in aderenza ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere, senza arbitrio o illogicità.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato anche solo con l'assenza di elementi positivi, valorizzando altresì i precedenti penali dell'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena quando la quantificazione operata dal giudice di merito sia sorretta da motivazione logica e non arbitraria.
- La scelta della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti, attenuanti e continuazione appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
- Il solo fatto che la pena non sia determinata in misura prossima al minimo edittale non integra di per sé vizio di legittimità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede una confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti, potendo essere giustificato dall'assenza di dati positivi e dai precedenti penali dell'imputato.
- Una motivazione che richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti è sufficiente a sorreggere la decisione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
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