Cassazione Penale, Sentenza n. 4971/2022 del 11/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 14/05/2021 del Tribunale di Napoli che, accogliendo l'appello del P.M., aveva annullato il rigetto del G.I.P. e fissato misure cautelari personali (arresti domiciliari per PanelLa, Galietta, Guerriero, Caccaro e Luciano; obbligo di presentazione per Vinciguerra). Le censure principali vertevano su: carenza di attualità, concretezza e proporzionalità delle esigenze cautelari (rilievi sulla prevalenza di risultanze anteriori al sequestro delle società e sul fatto che molte prove fossero documentali e non modificabili); insufficiente motivazione sulla persistenza delle esigenze cautelari alla luce di precedenti provvedimenti cautelari già emessi e poi revocati o modificati; nullità per mancata trattazione orale e mancata partecipazione dell'indagato; vizio di specificità o di formalità nell'appello del P.M.; contestazione della gravità indiziaria per alcuni indagati (in particolare Caccaro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha: annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a PANELLA Nicola e rinviato al Tribunale di Napoli - Sezione per il riesame delle misure cautelari per un nuovo esame, perché la motivazione del Tribunale non aveva adeguatamente valutato l'incidenza dei precedenti titoli cautelari (e del periodo di detenzione e successiva revoca) sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari e non aveva spiegato sufficientemente la proporzionalità della misura retrodatata; rigettato i ricorsi di GALIETTA e GUERRIERO, ritenendo la motivazione del Tribunale congrua e fondata sulle intercettazioni, sul rinvenimento di ingenti somme e sulle risultanze degli amministratori giudiziari; rigettato i ricorsi di LUCIANO, CACCARO e VINCIGUERRA, ritenendo adeguata la valutazione del Tribunale circa pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, la sussistenza di gravi indizi e la proporzionalità delle misure; condannati i ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese processuali; disposte le conseguenze esecutive (adempimenti di cancelleria) per il venir meno della sospensione dell'esecuzione delle misure cautelari nei confronti dei rigettati.
Norme richiamate
appello ex art. 310 cod. proc. pen.
norma processuale richiamata come titolo dell'appello al Tribunale di Napoli
comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen.
applicata la retrodatazione del periodo di misura già scontata se i fatti erano già noti al momento della prima ordinanza; la Cassazione richiede però che l'impatto di precedenti titoli cautelari sulla attualità delle esigenze sia adeguatamente motivato
art. 274, comma 1, lett. c)
riferimento al pericolo di reiterazione: la Corte ricorda che l'attualità del pericolo richiede una valutazione prognostica basata su modalità, personalità e contesto, non l'esigenza di imminenti occasioni
formalità di presentazione dell'appello
la mancata indicazione della persona fisica che materialmente ha depositato l'atto non comporta automatico vizio se risulta certa la provenienza dall'ufficio pubblico
richiamato come atto investigativo prodotto nelle indagini (citato nel processo ma senza sviluppo normativo ulteriore nella decisione)
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
richiami procedurali per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia sulla sospensione dell'esecuzione
Massime di principio
- Quando è già esistito un precedente titolo cautelare nei confronti dello stesso indagato (anche se per fatti diversi), il giudice che applica o retrodata una nuova misura deve motivare espressamente come il periodo già scontato e le vicende successive incidano sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
- La valutazione del pericolo di reiterazione non richiede la dimostrazione di specifiche occasioni imminenti di recidiva: è sufficiente una valutazione prognostica che tenga conto delle modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto, e tale valutazione deve essere più approfondita quanto più distante è il tempo dagli eventi contestati.
- La mancata indicazione formale dell'identità della persona che materialmente deposita un atto della pubblica accusa non determina automaticamente l'inammissibilità se la provenienza dell'atto dall'ufficio è chiara e non vi è concreta incertezza sulla legittimazione.
- Il giudice del riesame può valorizzare risultanze anteriori al sequestro (intercettazioni, documentazione, rinvenimento di contanti, segnalazioni degli amministratori giudiziari) se esse concorrono a formare un quadro indiziario che giustifichi esigenze cautelari concrete.
- La richiesta di trattazione orale è un onere conoscitivo dell'interessato/difensore; l'assenza di un avviso specifico da parte del Tribunale non costituisce necessariamente vizio se la partecipazione o la presenza dei difensori emerge dal verbale e non risultano richieste respinte.
- In caso di decisioni restrittive basate su elementi già valutati in precedenti provvedimenti, è necessario che la motivazione spieghi perché tali elementi, o nuovi elementi, ora giustifichino una diversa valutazione cautelare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4964/2022 del 11/02/2022
- Sentenza penale · 11 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4965/2022 del 11/02/2022
- Sentenza penale · 11 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4966/2022 del 11/02/2022
- Sentenza penale · 11 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4967/2022 del 11/02/2022
- Sentenza penale · 11 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4968/2022 del 11/02/2022
- Sentenza penale · 11 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4969/2022 del 11/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →