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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4971/2022 del 11/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 14/05/2021 del Tribunale di Napoli che, accogliendo l'appello del P.M., aveva annullato il rigetto del G.I.P. e fissato misure cautelari personali (arresti domiciliari per PanelLa, Galietta, Guerriero, Caccaro e Luciano; obbligo di presentazione per Vinciguerra). Le censure principali vertevano su: carenza di attualità, concretezza e proporzionalità delle esigenze cautelari (rilievi sulla prevalenza di risultanze anteriori al sequestro delle società e sul fatto che molte prove fossero documentali e non modificabili); insufficiente motivazione sulla persistenza delle esigenze cautelari alla luce di precedenti provvedimenti cautelari già emessi e poi revocati o modificati; nullità per mancata trattazione orale e mancata partecipazione dell'indagato; vizio di specificità o di formalità nell'appello del P.M.; contestazione della gravità indiziaria per alcuni indagati (in particolare Caccaro).

La decisione

La Corte di Cassazione ha: annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a PANELLA Nicola e rinviato al Tribunale di Napoli - Sezione per il riesame delle misure cautelari per un nuovo esame, perché la motivazione del Tribunale non aveva adeguatamente valutato l'incidenza dei precedenti titoli cautelari (e del periodo di detenzione e successiva revoca) sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari e non aveva spiegato sufficientemente la proporzionalità della misura retrodatata; rigettato i ricorsi di GALIETTA e GUERRIERO, ritenendo la motivazione del Tribunale congrua e fondata sulle intercettazioni, sul rinvenimento di ingenti somme e sulle risultanze degli amministratori giudiziari; rigettato i ricorsi di LUCIANO, CACCARO e VINCIGUERRA, ritenendo adeguata la valutazione del Tribunale circa pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, la sussistenza di gravi indizi e la proporzionalità delle misure; condannati i ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese processuali; disposte le conseguenze esecutive (adempimenti di cancelleria) per il venir meno della sospensione dell'esecuzione delle misure cautelari nei confronti dei rigettati.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    appello ex art. 310 cod. proc. pen.

    norma processuale richiamata come titolo dell'appello al Tribunale di Napoli

  • art. 297 cod. proc. pen.

    comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen.

    applicata la retrodatazione del periodo di misura già scontata se i fatti erano già noti al momento della prima ordinanza; la Cassazione richiede però che l'impatto di precedenti titoli cautelari sulla attualità delle esigenze sia adeguatamente motivato

  • art. 274 cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c)

    riferimento al pericolo di reiterazione: la Corte ricorda che l'attualità del pericolo richiede una valutazione prognostica basata su modalità, personalità e contesto, non l'esigenza di imminenti occasioni

  • art. 582 cod. proc. pen.

    formalità di presentazione dell'appello

    la mancata indicazione della persona fisica che materialmente ha depositato l'atto non comporta automatico vizio se risulta certa la provenienza dall'ufficio pubblico

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    richiamato come atto investigativo prodotto nelle indagini (citato nel processo ma senza sviluppo normativo ulteriore nella decisione)

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    richiami procedurali per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia sulla sospensione dell'esecuzione

Massime di principio

  • Quando è già esistito un precedente titolo cautelare nei confronti dello stesso indagato (anche se per fatti diversi), il giudice che applica o retrodata una nuova misura deve motivare espressamente come il periodo già scontato e le vicende successive incidano sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione non richiede la dimostrazione di specifiche occasioni imminenti di recidiva: è sufficiente una valutazione prognostica che tenga conto delle modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto, e tale valutazione deve essere più approfondita quanto più distante è il tempo dagli eventi contestati.
  • La mancata indicazione formale dell'identità della persona che materialmente deposita un atto della pubblica accusa non determina automaticamente l'inammissibilità se la provenienza dell'atto dall'ufficio è chiara e non vi è concreta incertezza sulla legittimazione.
  • Il giudice del riesame può valorizzare risultanze anteriori al sequestro (intercettazioni, documentazione, rinvenimento di contanti, segnalazioni degli amministratori giudiziari) se esse concorrono a formare un quadro indiziario che giustifichi esigenze cautelari concrete.
  • La richiesta di trattazione orale è un onere conoscitivo dell'interessato/difensore; l'assenza di un avviso specifico da parte del Tribunale non costituisce necessariamente vizio se la partecipazione o la presenza dei difensori emerge dal verbale e non risultano richieste respinte.
  • In caso di decisioni restrittive basate su elementi già valutati in precedenti provvedimenti, è necessario che la motivazione spieghi perché tali elementi, o nuovi elementi, ora giustifichino una diversa valutazione cautelare.

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