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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11417/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione e cessione di cannabis sativa destinata allo spaccio, ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Il ricorso articolava due doglianze: in via principale contestava l'an della responsabilità, sostenendo che la sostanza rinvenuta non fosse destinata all'attività di spaccio; in subordine chiedeva la derubricazione nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 o, comunque, il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi riproducessero in modo sostanzialmente identico questioni già esaminate e motivate dai giudici di merito, limitandosi la difesa a contrapporre una lettura alternativa dei fatti. In particolare, la sentenza impugnata aveva valorizzato: l'assenza di autorizzazioni alla vendita della cannabis; il THC superiore ai limiti consentiti per la libera vendita; il numero delle dosi ricavabili; e l'uso di un canale lecito per immettere sul mercato sostanza con efficacia drogante. È stato inoltre ritenuto non pertinente il richiamo alla questione pendente davanti alla Corte di giustizia UE, poiché nei fatti accertati l'imputato vendeva anche marjuana con THC superiore a quello consentito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi integralmente reiterativi delle censure già esaminate in modo congruo e corretto dai giudici di merito e non idonei a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    la condotta accertata è stata ritenuta riconducibile alla detenzione/cessione di stupefacente destinato allo spaccio, con sostanza avente efficacia drogante per il superamento del THC consentito.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    la derubricazione alla fattispecie di lieve entità è stata esclusa sulla base del numero delle dosi ricavabili, della natura della sostanza e della modalità di immissione sul mercato.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché i dati fattuali accertati rendevano non tenue la condotta.

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito già disattese con motivazione congrua e specifica, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
  • In materia di stupefacenti, la destinazione allo spaccio può essere desunta da indici fattuali quali l'assenza di autorizzazione alla vendita, il quantitativo/dosaggio ricavabile e le caratteristiche chimiche della sostanza, se la motivazione di merito è logicamente coerente.
  • La derubricazione al fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto; essa può essere esclusa quando la sostanza abbia capacità drogante e il contesto di cessione mostri una non trascurabile capacità diffusiva.
  • La particolare tenuità del fatto non è configurabile quando la condotta, per modalità esecutive e caratteristiche della sostanza, non presenti un disvalore minimo o episodico.
  • Il richiamo a questioni di diritto sovranazionale è irrilevante se la decisione di merito si fonda su un accertamento fattuale autonomo e specifico, non smentito dal ricorrente con argomenti di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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