Cassazione Civile, Ordinanza n. 07383/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un allevatore per il pagamento di un indennizzo previsto dalla normativa regionale siciliana per l’abbattimento di capi bovini affetti da brucellosi, avvenuto in più anni tra il 2004 e il 2010. L’azienda sanitaria provinciale ha proposto opposizione sostenendo che il credito non fosse dovuto perché la misura indennitaria, per il periodo in questione, non sarebbe stata sorretta da adeguata copertura finanziaria e, soprattutto, non avrebbe potuto essere erogata senza previa verifica di compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e senza la preventiva autorizzazione/notifica alla Commissione europea. La Corte d’appello ha respinto tali rilievi ritenendo sufficiente il rifinanziamento regionale e qualificando l’indennità come misura non costituente aiuto di Stato in senso tecnico. Nel ricorso per cassazione l’azienda sanitaria ha denunciato la violazione delle norme del TFUE in tema di aiuti di Stato, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la necessità del previo vaglio di compatibilità della Commissione europea; in subordine, ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità della misura regionale con gli artt. 107 e 108 TFUE e sull’eventuale obbligo di notifica preventiva della legge regionale rifinanziatrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la misura regionale di rifinanziamento dell’indennità integrasse un nuovo aiuto e che, pertanto, dovesse essere sottoposta al controllo preventivo previsto dall’art. 108, par. 3, TFUE, salvo eventuali esenzioni da verificare in fatto dal giudice di merito. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo relativo al rinvio pregiudiziale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame, affinché verifichi se ricorrano le condizioni di esenzione previste dai regolamenti UE richiamati e, in difetto, attivi la procedura di notifica e si astenga dall’esecuzione della norma prima della decisione della Commissione.
Norme richiamate
art. 108, comma 3, TFUE
La misura regionale che finanzi, per più anni, indennità agli allevatori e compensi a veterinari può essere soggetta alla procedura di controllo preventivo, salvo che ricada in un’esenzione regolamentare o sia già coperta da decisione autorizzativa della Commissione europea.
artt. 107 e 108 TFUE
Sono le disposizioni richiamate per valutare la compatibilità della misura regionale con la disciplina degli aiuti di Stato e la necessità di notifica preventiva.
art. 87, par. 1, e art. 88, par. 3, Trattato CEE
Richiamati come corrispondenti alle attuali norme del TFUE sugli aiuti di Stato e sulla procedura di controllo preventivo.
art. 25, comma 16, L.R. Siciliana n. 19 del 2005
È considerata una modifica non meramente formale di un regime già valutato dalla Commissione, tale da integrare un nuovo aiuto per il quale può essere necessaria la previa notifica.
art. 1 L.R. Siciliana n. 12 del 1989
Costituisce la base normativa dell’indennità per l’abbattimento di capi bovini affetti da brucellosi.
art. 3, comma 2, lett. i), L.R. Siciliana n. 10 del 1999
Richiamato dalla Corte territoriale per il finanziamento della misura per il periodo successivo al 2006.
art. 11 L.R. Siciliana n. 40 del 1997
Indicata come norma già valutata dalla Commissione europea nella decisione del 2002 per il finanziamento dell’indennità relativa agli animali abbattuti tra il 1993 e il 1997.
art. 7 L.R. Siciliana n. 22 del 1999
Indicata come norma già valutata dalla Commissione europea nella decisione del 2002 per il finanziamento dell’indennità relativa agli animali abbattuti tra il 1993 e il 1997.
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione
Le condizioni di esenzione previste da questo regolamento, se integrate in fatto, escludono la necessità di notifica preventiva della misura di aiuto.
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione
Le condizioni di esenzione previste da questo regolamento, se integrate in fatto, escludono la necessità di notifica preventiva della misura di aiuto.
Decisione della Commissione europea dell'11 dicembre 2002
Ha già scrutinato favorevolmente un precedente regime di finanziamento dell’indennità, ma non copre automaticamente la successiva legge regionale del 2005.
Massime di principio
- Una modifica legislativa regionale che proroghi, ampli o rifinanzi un regime di sostegno economico già esaminato in precedenza dalla Commissione europea può integrare un nuovo aiuto di Stato, e non un mero aiuto esistente, se la modifica non è soltanto formale o amministrativa.
- Quando una misura pubblica ricade nell’ambito degli aiuti di Stato, il giudice nazionale deve rispettare il controllo preventivo previsto dall’art. 108, par. 3, TFUE e non può dare esecuzione alla misura prima della decisione della Commissione, salvo che sia provata l’applicabilità di un’esenzione regolamentare.
- La verifica sulla sussistenza delle condizioni di esenzione previste dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato richiede accertamenti fattuali riservati al giudice di merito in sede di rinvio.
- Se la Commissione europea accerta l’incompatibilità dell’aiuto con il mercato interno, tale valutazione vincola il giudice nazionale e comporta l’invalidità delle norme e degli atti applicativi su cui l’erogazione si fonda.
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