Ordinanza n. 3167/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato non ha deciso la domanda cautelare mediante una valutazione autonoma del fumus boni iuris o del periculum in mora. Ha disposto, sull’accordo delle parti, l’abbinamento al merito della domanda cautelare e ha rinviato la discussione del merito a un’udienza pubblica da tenersi nel primo trimestre del 2027, da fissarsi con separato decreto presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione Quarta, che aveva definito il ricorso di primo grado
Esito
La controversia
La parte privata ha proposto appello contro una sentenza del TAR Campania e ha formulato, in via incidentale, domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. Dal testo non emergono né l’oggetto sostanziale della controversia di primo grado né i motivi specifici dell’appello. In vista della camera di consiglio, l’appellante ha chiesto l’abbinamento della domanda cautelare alla trattazione del merito; sentite le parti, l’istanza è stata accolta sull’accordo dei difensori.
Norme richiamate
Richiamato quale disposizione processuale sulla tutela cautelare in appello; il provvedimento dispone tuttavia l’abbinamento della domanda cautelare al merito senza pronunciarsi nel merito della cautela.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la parte appellante chiede, in vista della camera di consiglio, di abbinare al merito la domanda cautelare e le parti concordano, il giudice d’appello può disporre l’abbinamento della cautelare alla trattazione del merito, rinviando la discussione a un’udienza successiva senza decidere nel merito la domanda cautelare.
- In caso di abbinamento della domanda cautelare al merito, la relativa fase cautelare può essere definita con compensazione delle spese tra le parti.
Come è indicizzato
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