Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3167/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato non ha deciso la domanda cautelare mediante una valutazione autonoma del fumus boni iuris o del periculum in mora. Ha disposto, sull’accordo delle parti, l’abbinamento al merito della domanda cautelare e ha rinviato la discussione del merito a un’udienza pubblica da tenersi nel primo trimestre del 2027, da fissarsi con separato decreto presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione Quarta, che aveva definito il ricorso di primo grado

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte privata ha proposto appello contro una sentenza del TAR Campania e ha formulato, in via incidentale, domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. Dal testo non emergono né l’oggetto sostanziale della controversia di primo grado né i motivi specifici dell’appello. In vista della camera di consiglio, l’appellante ha chiesto l’abbinamento della domanda cautelare alla trattazione del merito; sentite le parti, l’istanza è stata accolta sull’accordo dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale sulla tutela cautelare in appello; il provvedimento dispone tuttavia l’abbinamento della domanda cautelare al merito senza pronunciarsi nel merito della cautela.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando la parte appellante chiede, in vista della camera di consiglio, di abbinare al merito la domanda cautelare e le parti concordano, il giudice d’appello può disporre l’abbinamento della cautelare alla trattazione del merito, rinviando la discussione a un’udienza successiva senza decidere nel merito la domanda cautelare.
  • In caso di abbinamento della domanda cautelare al merito, la relativa fase cautelare può essere definita con compensazione delle spese tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.