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Ordinanza

Ordinanza n. 3216/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento prot. 0019878 del 15.4.2024, a firma del Responsabile del Settore Sue - Urbanistica e del Dirigente Area Gestione del Territorio del Comune di Cantù, avente ad oggetto “P.E. n. 664/23 – prot. n. 51187 del 24.10.2023. PIANO ATTUATIVO EX ATRC6 BIS (PRG)_Via Lombardia/Umbria”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202401479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale relativo al Piano Attuativo ex ATRC6 BIS (PRG) in Via Lombardia/Umbria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento comunale del 15 aprile 2024, avente a oggetto una pratica edilizia e urbanistica relativa al Piano Attuativo ex ATRC6 BIS (PRG). Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che agli atti era stata depositata soltanto una copia incompleta del provvedimento impugnato e che il Comune, benché regolarmente intimato, non si era costituito né aveva depositato il provvedimento ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando alle parti di depositare la copia integrale del provvedimento impugnato e al Comune di Cantù di depositare una documentata relazione di chiarimenti sulla vicenda, comprendente anche lo stato attuale del procedimento relativo al nuovo progetto urbanistico presentato dalla ricorrente in variante al Piano Attuativo "ATR C6.1 – ATR C6.2". Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione della fase di merito è stata rinviata alla pubblica udienza del 3 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disposizioni richiamate dal TAR quale base per gli incombenti istruttori e l'acquisizione di elementi necessari alla decisione.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Il TAR rileva che il Comune non costituito non ha depositato copia del provvedimento impugnato, come previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando la documentazione prodotta non contiene una copia integrale del provvedimento impugnato e l'amministrazione intimata non ha depositato l'atto, il giudice amministrativo può disporre d'ufficio l'acquisizione della documentazione mancante prima di decidere il merito.
  • Il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione documentata sui fatti di causa e sullo stato attuale del procedimento amministrativo quando tali chiarimenti siano necessari ai fini della decisione.
  • La fissazione di un termine per gli adempimenti istruttori e il rinvio della trattazione a una successiva udienza sono misure interlocutorie che non implicano una valutazione definitiva sulla fondatezza del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniIstruttoria processuale
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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