Cassazione Penale, Sentenza n. 26937/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip (13/02/2025) relativo a rimborsi fiscali per complessivi euro 718.426,25. Il P.M. deduceva: (i) violazione di legge per aver escluso la riconducibilità delle condotte ad una truffa aggravata (art. 640, comma 2, n.1 c.p.), sostenendo che oltre alla mera dichiarazione infedele sussistessero «ulteriori e diverse condotte» (creazione di falsi profili CAF e sedi, procacciamento clienti, raccolta illecita di dati e credenziali, inserimento massivo di dichiarazioni, indicazione fraudolenta di codici IBAN) tali da integrare artifici o raggiri e un profitto complessivo dell'associazione eccedente il mero rimborso fiscale; (ii) vizio di motivazione nella valutazione del periculum in mora trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca, vista la sistematicità e ripetizione delle frodi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame fosse immune da censure: ha confermato l'applicabilità del principio di specialità tra reati tributari e truffa (richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite) secondo cui le condotte dirette all'evasione fiscale esauriscono il proprio disvalore nel quadro speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso dall'evasione fiscale (es. ottenimento di pubbliche erogazioni). Nel caso concreto non è emersa alcuna finalità o vantaggio extratributario distinto dal rimborso d'imposta; le condotte organizzative e preparatorie (profili falsi, procacciamento, raccolta dati, ecc.) non integrano di per sé gli «artifizi e raggiri» idonei a far sorgere la truffa, potendo al massimo rilevare ai fini dell'associazione per delinquere. Per questi motivi il decreto di sequestro annullato dal riesame non è stato riformato dalla Cassazione. La disamina sul periculum in mora è stata ritenuta superflua.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa aggravata ai danni dello Stato)
La Corte conferma che la truffa aggravata richiede artifici e raggiri idonei a indurre in errore l'ente erogatore e a cagionare un danno/ottenimento di profitto; tuttavia, quando la condotta è diretta esclusivamente all'evasione fiscale il disvalore è assorbito dalla normativa tributaria salvo che derivi un profitto ulteriore e diverso dall'evasione fiscale.
art. 4 D.lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele)
La norma sanziona chi indica elementi attivi per un ammontare inferiore o elementi passivi inesistenti quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a euro 2.000.000.
La Corte ricorda i requisiti soggettivi e soglia di punibilità dell'art.4 e osserva che l'impugnante non contesta la astratta riconducibilità delle singole condotte alla fattispecie di dichiarazione infedele; nel caso concreto i rimborsi percepiti erano di entità molto inferiore alle soglie previste.
Sez. U., sent. n. 1235/2010 (Rv. 248865)
E' configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale ... e il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato ... salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni.
La sentenza delle Sezioni Unite è richiamata come principio generale: il sistema penale tributario è speciale e tende ad esaurire la sfera sanzionatoria delle condotte fiscali, impedendo il concorso di reati con la truffa salvo l'esistenza di un vantaggio extratributario.
art. 15 cod. pen. (principio di specialità)
Richiamato in relazione alla impossibilità di qualificare come concorso tra reati il fenomeno della frode fiscale e la truffa quando la condotta si esaurisce nel settore tributario.
Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea (art.7)
La Corte cita la Convenzione per sottolineare il rilievo del principio ne bis in idem a livello comunitario e la necessità che il sistema sanzionatorio tributario sia autosufficiente rispetto alla tutela degli interessi finanziari.
Massime di principio
- Il rapporto di specialità tra reati tributari e truffa: le condotte volte all'evasione fiscale si inquadrano prioritariamente nelle norme tributarie e non possono automaticamente tradursi in truffa, salvo che dalla stessa condotta derivi un profitto 'altro' e distinto dall'evasione fiscale (es. ottenimento di pubbliche erogazioni).
- Le condotte preparatorie o organizzative (creazione di profili fittizi, procacciamento clienti, raccolta di dati, sedi false) possono essere rilevanti per contestare reati connessi (es. associazione per delinquere) ma non integrano automaticamente gli 'artifizi e raggiri' necessari per la truffa nei confronti dell'ente erogatore quando il risultato è un rimborso d'imposta consequenziale alla dichiarazione infedele.
- Per configurare la dichiarazione infedele ai sensi dell'art.4 D.lgs. 74/2000 occorre verificare le soglie quantitativamente previste (imposta evasa > euro 100.000 o elementi sottratti > 10% o > euro 2.000.000): importi inferiori possono escludere la punibilità specifica.
- In presenza di sequestri finalizzati alla confisca il giudice valuta anche il periculum in mora, ma quando il fumus del reato mostra l'assorbimento della condotta nel diritto tributario la discussione sul periculum può risultare superflua.
- Quando dall'attività fraudolenta deriva un vantaggio extratributario chiaramente distinto (es. erogazioni pubbliche, fondi comunitari, indebiti finanziamenti) è possibile contestare concorso tra reato fiscale e truffa; il requisito dell'extratributarietà del profitto è fattore decisivo.
- Nella valutazione della sussistenza della truffa aggravata contro lo Stato è necessario dimostrare non solo l'organizzazione o la professionalizzazione della condotta, ma che tali elementi abbiano determinato un artificio/inganno idoneo e diretto a produrre un risultato extratributario.
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