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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33343/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.: il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Cassazione del 31/08/2022, che aveva rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 10/09/2020, con la quale era stata confermata la responsabilità di Fabio Gaiatto per associazione a delinquere, truffa, raccolta abusiva del risparmio, esercizio abusivo di attività finanziaria e autoriciclaggio in danno di oltre 2500 persone offese. Il motivo principale è la presunta illegittimità per errore di fatto dovuta all'omessa valutazione, da parte della Corte di Cassazione, delle conclusioni scritte depositate dalla difesa il 24/08/2022 (conseguenza del procedimento a trattazione scritta), e la conseguente nullità per mancanza del contraddittorio scritto; il ricorrente sostiene che la sentenza non menziona né valuta tali conclusioni e che ciò avrebbe inciso sull'esito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificato quali ragioni contenute nella memoria del 24/08/2022 non fossero state valutate né abbia dimostrato che l'eventuale esame avrebbe determinato un esito diverso; la memoria difensiva è stata considerata una replica delle argomentazioni già svolte e non ha introdotto profili decisivi nuovi. La Corte ha inoltre osservato che l'omesso esame rileva ai fini dell'art. 625-bis solo se derivante da svista materiale e se chiaramente decisivo. Per questi motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili costituite che hanno partecipato all'udienza. È stata altresì disposta la condanna al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Liquidazioni: in favore delle parti civili Rosalba Di Giulio ed Emanuele Bonin complessivi euro 3.500 oltre accessori; in favore di Benedet Eddi, Bertoncelli Donato, Bravo Emanuele, Burigotto Andrea, Carnelos Luca, Crevatin Giancarlo, Crijanovscaia Natalia, Crosariol Davide, De Fiorido Osvaldo, Gaiardo Laura, Mezzavilla Lucia, Mezzavilla Maria Gabriella, Panegai Luana, Pol Flavio, Trevisan Antonio, Zanchetta Walter, Zanon Giuliano complessivi euro 10.000 oltre accessori. Respinta la richiesta di liquidazione delle spese per le parti civili Mizzau Ulisse, Margherit Luigi, Zoratto Patrick e Valoppi Andrea per mancata partecipazione all'udienza.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Consente il ricorso straordinario per errore di fatto alla Corte di Cassazione; la giurisprudenza e la sentenza richiedono che l'errore derivi da una svista materiale nella valutazione di atti decisivi e che sia dimostrabile che l'eventuale esame avrebbe potuto cambiare l'esito del giudizio. La mera allegazione generica di omissione non è sufficiente.

  • art. 23 dl. 137/2020

    Norma citata in relazione al deposito di conclusioni scritte nel procedimento a trattazione scritta; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che le conclusioni depositate ai sensi di tale disposizione non avessero contenuti nuovi e decisivi rispetto a quanto già dedotto, e quindi la loro mancata esplicita menzione non integrava errore decisivo.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze richiamate: n. 20520/2007, n. 46806/2021, n. 11752/2008)

    Richiamati principi consolidati che individuano i limiti del ricorso ex art. 625-bis: l'omesso esame di memorie può costituire errore di fatto solo se si tratta di una svista materiale e se le memorie contenevano censure immediatamente e oggettivamente rilevabili e decisive. Le censure ritualmente incompatibili con la ratio decidendi possono considerarsi implicitamente disattese.

Massime di principio

  • Per proporre un ricorso ex art. 625-bis è necessario dimostrare con precisione che l'omissione o l'errore sia stato materiale (svista) e che l'atto non valutato conteneva censure decisive tali da poter cambiare l'esito della decisione.
  • La semplice affermazione che una memoria difensiva non è stata esaminata è insufficiente: il ricorrente deve indicare puntualmente quali argomenti specifici sono stati omessi e illustrare la rilevanza decisiva di quegli argomenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Se la memoria difensiva si limita a reiterare argomentazioni già sviluppate in precedenza o a confutare le conclusioni dell'accusa senza introdurre profili di diritto nuovi e decisivi, la loro mancata menzione non integra di per sé un errore rilevante ai fini del 625-bis.
  • Quando il procedimento è a trattazione scritta, il difensore dovrebbe: 1) documentare con precisione il deposito (PEC, data, ricevute); 2) evidenziare in che modo le conclusioni depositate siano materialmente differenti e decisivi rispetto a quanto già valutato; 3) allegare una verifica comparata tra la memoria difensiva e la motivazione impugnata per dimostrare l'omesso esame e il suo possibile effetto sull'esito.
  • Le spese e le sanzioni (es. somme alla cassa delle ammende) possono essere ordinate anche nel giudizio di ammissibilità del ricorso straordinario se il ricorso è dichiarato inammissibile; la partecipazione all'udienza da parte delle parti civili incide sulla liquidazione delle spese a loro favore.

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