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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23472/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società datrice per il pagamento di TFR, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, compensi per festività lavorate e ratei di tredicesima. L’opposizione della società era stata accolta solo in parte: il decreto era stato revocato, ma la società era stata comunque condannata a una somma inferiore; era stata inoltre respinta la riconvenzionale con cui la società chiedeva la restituzione di un asserito prestito di euro 1.650,00. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame della società. In cassazione la società ha dedotto: motivazione apparente e violazione delle norme processuali nella parte in cui la Corte aveva recepito il calcolo del lavoratore per il TFR e aveva ritenuto inammissibile la censura sui permessi/ferie; violazione dell’onere della prova e delle norme sulle presunzioni e sulle copie documentali, sostenendo che spettasse al lavoratore provare il maggior credito e le prestazioni asseritamente non contabilizzate; vizio motivazionale e mancata ammissione delle prove sul preteso prestito, che secondo la società sarebbe stato confermato da una e-mail e da trattenute in busta paga; omessa compensazione delle somme reciprocamente dovute; erronea regolazione delle spese. La società sosteneva inoltre che l’assegno di euro 2.000,00 non fosse stato considerato ai fini della compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse adeguata e non apparente; che non vi fosse stata violazione dell’art. 2697 c.c., poiché la Corte territoriale aveva semplicemente condiviso la valutazione del giudice di merito sull’assolvimento dell’onere probatorio da parte del lavoratore; che la censura sulle presunzioni fosse inammissibile per difetto di interesse, perché l’assegno indicato atteneva a voci non oggetto del decreto ingiuntivo; che la doglianza sul prestito fosse infondata, essendo stata la tesi della società smentita da una valutazione complessiva di documenti, e-mail, buste paga e genericità delle allegazioni, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità; che la questione della compensazione fosse assorbita; e che la regolazione delle spese fosse corretta, perché nel primo grado non vi era stata una soccombenza piena della società e nel secondo grado le spese seguivano la soccombenza. È stato anche dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio con riserva di deposito dell’ordinanza

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    indicato come parametro formale dei motivi di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro sulla motivazione della sentenza; la Corte esclude la motivazione apparente

  • art. 111 Cost.

    richiamato in tema di dovere di motivazione sufficiente e intelligibile della sentenza

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non ravvisata alcuna violazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di disponibilità e valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazioni

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazioni

  • art. 2697 c.c.

    non è stato sovvertito il riparto dell’onere della prova; la valutazione del giudice di merito è stata confermata

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni; la censura è stata ritenuta inammissibile o non decisiva

  • art. 2719 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma senza accoglimento della censura

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento al giudizio del lavoro e alle preclusioni istruttorie

  • art. 356 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla trattazione delle prove in appello; nessuna violazione accertata

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per asserita pronuncia omessa o ultrapetizione, ma la censura è stata respinta

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per la richiesta di restituzione di somme ritenute indebitamente trattenute, ma la domanda è stata respinta

  • art. 91 c.p.c.

    la regolazione delle spese è stata ritenuta conforme al principio di soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare la discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese nei casi consentiti

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza d’appello espone in modo intellegibile l’iter logico seguito, richiama le ragioni della decisione di primo grado e si confronta con le doglianze mosse in appello.
  • Non vi è violazione dell’art. 2697 c.c. se il giudice di merito, sulla base della valutazione complessiva del materiale probatorio, ritiene assolto l’onere della prova da parte dell’attore e respinge una difesa che si limita a contestazioni generiche o meramente oppositive.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito delle prove quando la decisione impugnata si fonda su un accertamento fattuale adeguatamente motivato e sorretto da elementi documentali e indiziari coerenti.
  • La deduzione di un pagamento o di un prestito opponibile al credito del lavoratore deve essere supportata da allegazioni specifiche e da riscontri documentali coerenti; in difetto, il giudice può legittimamente ritenere non provata l’operazione e valorizzare la non genuinità delle causali in busta paga.
  • La compensazione o restituzione di somme può essere esclusa quando le somme invocate non attengono al petitum dedotto nel monitorio o quando il relativo credito non risulta provato.
  • La statuizione sulle spese processuali è censurabile in cassazione solo se viola il principio di soccombenza; la compensazione resta invece affidata alla discrezionalità del giudice di merito nei casi previsti dalla legge.
  • Ai fini del TFR e delle competenze di fine rapporto, il giudice può valorizzare la reale natura delle voci retributive indicate nei cedolini, superando l’etichetta formale se risultano costituire compensi per lavoro effettivamente svolto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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