Ordinanza n. 628/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania - Napoli, Sez. IX, che aveva respinto la domanda cautelare contro una delibera dell’ASL relativa ai tetti di spesa e ai giorni annui di erogazione delle prestazioni in regime di accreditamento per l’esercizio finanziario 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La struttura sanitaria ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda di sospensione degli effetti della delibera dell’ASL. In sede cautelare, l’appellante ha sostenuto, secondo quanto riportato dal Consiglio di Stato, che il numero dei giorni annui di erogazione delle prestazioni in regime di accreditamento per il 2024 fosse stato indicato erroneamente a causa di un bug informatico. È stata inoltre posta in dubbio la decorrenza del termine per impugnare la delibera dalla sua pubblicazione, non risultando chiaro che tale pubblicazione fosse avvenuta sulla base di un’espressa previsione di legge, come richiesto dall’art. 41, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto dubbio che la pubblicazione della delibera dell’ASL fosse idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione, in assenza di una chiara previsione legislativa. Ha inoltre considerato plausibile l’errore nella indicazione dei giorni annui di erogazione delle prestazioni accreditate, potenzialmente riconducibile a un malfunzionamento informatico. In applicazione dei doveri di lealtà e buona fede, l’ASL è stata ritenuta tenuta a considerare le segnalazioni della struttura sanitaria. Tuttavia, il giudice ha limitato la tutela cautelare alla misura prevista dall’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo opportuno sollecitare la fissazione dell’udienza di merito per definire rapidamente la corretta entità dei tetti di spesa, nell’interesse dell’appellante, dell’ASL e delle altre strutture sanitarie. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
ai fini della decorrenza dei termini per impugnare
La pubblicazione dell’atto può far decorrere il termine per l’impugnazione solo quando sia prevista da un’espressa disposizione di legge; nel caso concreto il giudice ha ritenuto dubbia la sussistenza di tale presupposto.
limitatamente a quanto previsto dall’art. 55, comma 10, c.p.a.
La tutela cautelare è stata accordata mediante sollecita fissazione dell’udienza di merito, quale misura idonea a definire rapidamente la controversia.
Costituisce la base normativa dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.
Massime di principio
- La pubblicazione di un provvedimento amministrativo è idonea a far decorrere il termine per la sua impugnazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. solo se essa è prevista da un’espressa disposizione di legge.
- Quando risulti plausibile che un dato rilevante per la determinazione dei tetti di spesa sanitaria sia stato alterato da un malfunzionamento informatico, l’amministrazione deve esaminare e considerare le segnalazioni della struttura interessata in applicazione dei doveri di lealtà e buona fede.
- Nelle controversie cautelari caratterizzate dall’esigenza di definire rapidamente, anche nell’interesse di una pluralità di operatori e dell’amministrazione, la corretta regolazione dei rapporti economici, il giudice può accordare la tutela limitandola alla sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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