Cassazione Penale, Sentenza n. 3830/2022 del 03/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva prorogato per due anni la sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen. Il ricorrente deduceva carenza di motivazione apparente, contestando che il provvedimento non avesse valutato adeguatamente le argomentazioni difensive: assenza di un ruolo di rilievo nella cosca 'ndrangheta Cordì, marginale coinvolgimento nell'omicidio Fortugno, e la mancata emersione del suo nominativo nelle recenti indagini richiamate dal Tribunale
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le doglianze non rappresentassero violazioni di legge. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che aveva richiamato elementi probatori irreversibili e le sentenze di condanna che delineavano il ruolo qualificato di Audino nella cosca Cordì (funzioni nel reperimento delle armi, stretti legami con affiliati, rapporti con altre cosche) e il suo significativo coinvolgimento nell'omicidio Fortugno. Il Tribunale aveva altresì considerato le informazioni successive che indicano l'operatività attuale del contesto mafioso e l'assenza di chiari segnali di ravvedimento del detenuto, giungendo alla prognosi che egli possa ancora mantenere contatti associativi. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di applicazione o proroga del regime 41-bis è ammesso solo per violazione di legge; la verifica della motivazione in cassazione è quindi limitata all'accertamento dell'assenza o della mera apparenza della motivazione stessa
comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen.
I parametri ivi indicati sono criteri non esaustivi per valutare la capacità attuale del detenuto di mantenere contatti con l'organizzazione mafiosa; l'accertamento è prognostico e si basa su un apprezzamento di merito su tutti gli elementi pertinenti
Massime di principio
- Il ricorso in cassazione contro provvedimenti 41-bis è limitato a censure di violazione di legge: le critiche meramente di fatto o che si contrappongono alla valutazione di merito del giudice del merito sono inammissibili
- Per confermare la proroga del 41-bis è sufficiente una motivazione che, in termini non apparenti, colleghi elementi probatori (sentenze irrevocabili, ruoli associativi, relazioni, informazioni investigative) a una prognosi ragionevole della capacità del detenuto di mantenere contatti con l'associazione
- La prova della sussistenza del pericolo non richiede certezza assoluta, ma la probabilità fondata su dati conoscitivi; la mera assenza del nome del detenuto in indagini recenti non esclude di per sé la possibilità di contatti associativi
- La decorrenza del tempo dai fatti contestati non è automaticamente idonea a rimuovere i presupposti per la proroga del 41-bis se permangono elementi che attestano il ruolo e i legami del detenuto
- Per impugnare con successo una proroga 41-bis è necessario dimostrare che la motivazione è del tutto avulsa dalle risultanze o costituita da enunciazioni generiche prive di attitudine a rappresentare la valutazione prognostica richiesta
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