Sentenza del 20/07/2016 n. 2040 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
INVIM - omesso versamento dell'alienante - art. 28, d.P.R. n. 643/72 - privilegio sull'immobile - art. 2780, n. 5 c.c. - terzo acquirente - debitore d'imposta - è tale - previa escussione dell'alienante - non è necessaria - notifica ingiunzione pagamento - è dovuta - esecuzione forzata nei confronti del terzo - è ammessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'acquirente può essere assoggettato direttamente all'esecuzione forzata sull'immobile, senza che l'amministrazione debba previamente escutere il venditore, debitore principale. L'acquirente può far valere in sede esecutiva le eccezioni opponibili dal debitore e conserva un'azione di regresso nei confronti dell'alienante per quanto eventualmente pagato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di richiedere all'acquirente dell'immobile il pagamento dell'INVIM omessa dal venditore, senza preventiva escussione dell'alienante. L'acquirente, pur non essendo debitore d'imposta in senso stretto, non è estraneo al rapporto tributario poiché l'immobile trasferito è gravato dal privilegio speciale previsto dalla legge. Per procedere nei suoi confronti è tuttavia necessaria la notifica dell'ingiunzione di pagamento, così da informarlo dell'esistenza e dell'entità del debito.
Norme richiamate
La norma collega il credito per INVIM non versata a un privilegio sull'immobile trasferito, consentendo al creditore tributario di farlo valere anche nei confronti del successivo acquirente.
Art. 2780, n. 5, codice civile
Prevede il privilegio speciale immobiliare a garanzia del credito tributario; il privilegio segue il bene e può essere fatto valere mediante espropriazione nei confronti del terzo acquirente.
Cass. civ., sentenze n. 1710/1997, n. 2686/2001, n. 10112/2002 e n. 26419/2010
La giurisprudenza riconosce la possibilità di agire direttamente contro il terzo acquirente, previa notifica dell'ingiunzione di pagamento, senza necessità di preventiva escussione dell'alienante.
Massime di principio
- Quando un tributo è assistito da un privilegio speciale sull'immobile, il trasferimento del bene non elimina necessariamente la garanzia: il successivo acquirente può subire l'esecuzione sul bene anche se non era il debitore originario.
- Il terzo acquirente non diventa automaticamente debitore d'imposta in senso personale, ma può essere destinatario dell'esecuzione in quanto proprietario del bene gravato dal privilegio.
- Prima di procedere esecutivamente contro il terzo acquirente, l'amministrazione deve notificargli un atto idoneo a rendere conoscibili l'esistenza e l'entità del debito, come l'ingiunzione di pagamento.
- La preventiva escussione del debitore principale non è necessaria quando la legge attribuisce al credito un privilegio reale opponibile al terzo proprietario.
- L'acquirente che paga il debito per evitare l'espropriazione può normalmente rivalersi contrattualmente o in regresso sul venditore, salvo diverse pattuizioni o limiti applicabili al caso concreto.
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