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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32730/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di un tentato furto qualificato come furto in abitazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla riduzione di pena applicata per il tentativo, sostenendo la contraddittorietà tra l'avanzamento dell'azione delittuosa e il fatto che i carabinieri lo avessero osservato fin dall'inizio. Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale sulla qualificazione del fatto come furto in abitazione, assumendo che lo spazio in cui si trovavano gli zaini e i marsupi non integrasse una privata dimora, per il libero accesso alla spiaggia, l'assenza di un legame organico tra gli avventori e il luogo, e la mancata forzatura della cabina-spogliatoio. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, poiché riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata. Ha confermato la correttezza della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis c.p., rilevando che lo spogliatoio del centro velico, destinato ai soci per cambiarsi e custodire gli effetti personali durante l'attività, integra un luogo di privata dimora perché non aperto al pubblico e accessibile solo agli aventi diritto. Ha inoltre giudicato legittima la determinazione della riduzione di pena per il tentativo, poiché il giudice di merito aveva valutato non solo il momento dell'interruzione dell'azione, ma anche lo stato avanzato del tentativo e il valore dei beni oggetto di sottrazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Ai fini del delitto di furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, anche se destinati ad attività lavorativa o professionale, purché non aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare. Lo spogliatoio riservato ai soci di un centro velico è stato ritenuto tale luogo.

  • art. 56 c.p.

    La riduzione di pena per il tentativo non dipende in modo esclusivo dal momento in cui l'azione si interrompe; il giudice può considerare anche altri parametri, come la gravità complessiva del fatto e il valore dei beni oggetto dell'azione criminosa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Ai fini della configurabilità del furto in abitazione, il concetto di privata dimora comprende anche spazi funzionali ad attività non occasionali della vita privata o lavorativa, purché non aperti indiscriminatamente al pubblico e riservati a soggetti determinati.
  • Un locale adibito a spogliatoio, destinato alla custodia degli effetti personali e all'uso riservato degli utenti, può integrare una privata dimora anche se si trova in un contesto accessibile come una spiaggia o uno stabilimento.
  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera riproposizione di doglianze già esaminate dai giudici di merito senza una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata.
  • La determinazione della riduzione di pena per il tentativo richiede una valutazione complessiva della gravità del fatto e non solo del momento in cui l'azione criminosa è stata interrotta; può quindi rilevare anche il valore dei beni oggetto del tentativo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorre assenza di colpa, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniTentativo
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiTentativo

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