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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1037/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative alla mensilità di dicembre 2017 (importo contestato C 51.245,32). Il ricorrente deduce: 1) insufficiente prova della mancata corresponsione delle retribuzioni per dicembre 2017; 2) sussistenza della scriminante ex art. 51 c.p. e/o errore di fatto/errore di diritto in ragione della pendenza di una procedura di concordato preventivo (sostendo che la presentazione della domanda o la successiva ammissione legittimerebbero o escluderebbero rilevanza penale degli omessi pagamenti); 3) applicabilità dell'art. 45 c.p. (impossibilita assoluta di adempiere dovuta a crisi di liquidità e a sopravvenuto blocco delle linee di credito; l'imputato era divenuto amministratore pochi giorni prima per depositare la domanda di concordato); 4) vizio nella quantificazione della pena, atteso che l'omissione riguarda una sola mensilità e sarebbe priva di dolo intensificato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva già confermato la condanna del Tribunale di Pordenone. Motivazioni principali: 1) il motivo relativo alla prova della corresponsione delle retribuzioni per dicembre 2017 è inammissibile/meramente reiterativo e comunque infondato: la Corte territoriale ha ritenuto provata la corresponsione sulla base dei modelli DM10/UNIEMENS inviati dalla società, documentazione non disconosciuta dall'imputato; 2) la tesi secondo cui la presentazione della domanda di concordato impedirebbe automaticamente la rilevanza penale degli omessi pagamenti è contrastata dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: la mera domanda di concordato non scrimina l'omissione a meno che non sia intervenuto un provvedimento giudiziale che vieti il pagamento dei crediti anteriori; nel caso concreto la domanda era depositata il 09/01/2018 e il debito scadeva il 16/01/2018 e non risultava alcun provvedimento che vietasse il pagamento; 3) non sussiste né l'errore inevitabile di diritto (art.5 c.p.) né l'errore di fatto sulla scriminante, considerata la piena consapevolezza dell'imputato dello stato di crisi e dei debiti fiscali; 4) non si applica l'art.45 c.p.: la crisi di liquidità non integra di per sé una impossibilità assoluta ed imprevedibile tale da escludere la punibilità; 5) la pena (3 mesi di reclusione sospesa e C 400,00 di multa) è stata congrutamente motivata in relazione all'entità dell'omissione e alla strategia evasiva complessiva accertata.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2 c.p. e d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. L. 11 novembre 1983, n. 638) - normativa sull'omesso versamento delle ritenute

    Riferimento alla fattispecie penale contestata: omesso versamento delle ritenute previdenziali/assistenziali. La condanna è stata fondata sulla prova documentale (modelli DM10/UNIEMENS) e sull'accertamento della consumazione del reato alla scadenza del termine di legge.

  • art. 51 c.p. (adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità)

    La Corte ricorda che la scriminante ex art.51 c.p. può trovare applicazione solo quando esista un ordine autoritativo o una norma che imponga il comportamento (es. un provvedimento del tribunale che vieti pagamenti). La mera presentazione della domanda di concordato non costituisce di per sé un ordine che scrimini l'omissione.

  • art. 45 c.p. (forza maggiore / impossibilità assoluta di adempiere)

    La giurisprudenza richiede per l'esimente della forza maggiore l'assoluta, incolpevole e imprevedibile impossibilità di adempiere; una crisi di liquidità o difficoltà finanziarie, anche rilevanti, non sono di per sé idonee a integrare la causa di esclusione della colpevolezza.

  • art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)

    La Corte ha ritenuto legittima la quantificazione della pena operata dal giudice di merito, che ha motivato sulla base dei criteri previsti dall'art.133 c.p., considerando l'entità dell'importo non versato e la prosecuzione della strategia evasiva.

  • art. 161 e art. 167 legge fallimentare (sull'amministrazione durante la procedura di concordato)

    La procedura di concordato non sottrae completamente l'imprenditore all'amministrazione dei beni: sono possibili atti di ordinaria amministrazione senza autorizzazione; per atti di straordinaria amministrazione (come il pagamento di debiti pregressi) occorre autorizzazione del tribunale. Pertanto la presentazione della domanda non inibisce automaticamente i pagamenti dovuti successivamente alla domanda, salvo provvedimento contrario.

  • Sentenza della Cassazione n. 36320/2019 (giurisprudenza citata dalla difesa)

    una volta intervenuto il provvedimento di ammissione del debitore al concordato anche le pregresse condotte omissive, consistenti in omessi pagamenti di obbligazioni giunte a maturazione nell'intervallo fra la presentazione della istanza e la sua positiva evasione da parte dell'organo giurisdizionale a ciò preposto, cessano, laddove mai in precedenza esse la avessero avuta, di avere rilevanza penale, atteso che tali condotte neppure possono essere considerate compiute contra ius in quanto legittimate, a tutto voler concedere a posteriori, dall'avvenuta ammissione alla procedura concorsuale

    La Corte segnala che questa pronuncia difforme è stata successivamente disattesa da orientamenti successivi e non può essere applicata automaticamente; la giurisprudenza più consolidata richiede invece un provvedimento giudiziale antecedente alla scadenza che vieti o autorizzi i pagamenti.

  • Modelli DM10 / sistema UNIEMENS (documentazione INPS)

    I modelli DM10/UNIEMENS, sebbene generati da sistema informatico, sono formati sulla base delle denunce aziendali fornite dal contribuente e costituiscono elemento di prova della corresponsione delle retribuzioni e degli obblighi contributivi, salvo elementi di segno contrario.

Massime di principio

  • La mera presentazione della domanda di concordato preventivo non scrimina automaticamente gli omessi pagamenti: solo un provvedimento del tribunale che vieti il pagamento dei crediti anteriori o una specifica autorizzazione può incidere sullàmbito penale della condotta.
  • Per invocare l art.51 c.p. (adempimento di un dovere imposto da ordine) occorre un ordine legittimo/una norma o un provvedimento giudiziale chiaro che imponga o vieti determinate azioni; l esistenza della procedura concorsuale di per sé non basta.
  • La forza maggiore ai sensi dell art.45 c.p. richiede un impossibilità assoluta, imprevista e non imputabile: crisi di liquidità o difficoltà finanziarie non costituiscono automaticamente causa estintiva della responsabilità penale.
  • La prova documentale (es. DM10/UNIEMENS) prodotta dall azienda ha valore probatorio significativo riguardo alla corresponsione delle retribuzioni, salvo prova contraria che dimostri l insussistenza o l inesattezza di tali denunce.
  • Se si assume una carica societaria con piena conoscenza della crisi e dei debiti, diventa difficile sostenere l ignoranza inevitabile o l errore su una causa di giustificazione; l elemento soggettivo (consapevolezza) resta centrale.
  • Nella valutazione della pena, il giudice di merito deve motivare l applicazione dei criteri di cui all art.133 c.p.; l entità dell importo omesso e la persistenza di una strategia evasiva possono giustificare una pena superiore al minimo.

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