Cassazione Penale, Sentenza n. 20488/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la sanzione disciplinare (isolamento durante la permanenza all'aperto per sette giorni) irrogata per avere ricevuto da altro detenuto un pacchetto contenente una fetta di torta, ritenuto violazione del divieto di scambio di oggetti tra detenuti sottoposti al regime dell'art. 41‑bis. Il ricorso deduceva violazione e erronea applicazione degli artt. 38, commi 1 e 2, e 81, comma 4, del d.P.R. n. 230/2000: censurava la lesione del diritto di difesa per il ritardo di inizio dell'udienza del Consiglio di disciplina, la mancata motivazione della sanzione e il fatto che sia il ricorrente sia l'altro detenuto sarebbero titolari di ordinanze che consentono lo scambio di cibi, sicché la sanzione sarebbe in contrasto con il principio di tassatività
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto la censura sul diritto di difesa relativa al breve ritardo dell'udienza, non avendo il ricorrente provato di essere stato pregiudicato. Tuttavia ha accolto la censura sulla motivazione del provvedimento disciplinare: l'ordinanza impugnata non ha specificato quali disposizioni normative o regolamentari fossero state violate né in cosa consista precisamente l'illiceità (descrizione generica del 'lancio incontrollato di cibo'), sicché manca la puntuale illustrazione della corrispondenza della condotta contestata al tipo di illecito disciplinare. In ragione di tale carenza motivazionale la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino
Norme richiamate
d.P.R. n. 230 del 2000, art. 77, comma 1, punto 16
La disposizione elenca le fattispecie di illecito disciplinare; la Corte ha ritenuto che lo scambio di alimenti possa rientrare fra le infrazioni se effettuato in violazione di ordini/disposizioni della Direzione, ma nel caso concreto non è stata data adeguata indicazione di quali precetti siano stati violati
d.P.R. n. 230 del 2000, artt. 38, commi 1 e 2
Le norme attengono alle garanzie procedurali e al diritto di difesa nel procedimento disciplinare; la Corte ha ritenuto che il semplice ritardo dell'udienza non integri automaticamente violazione del diritto di difesa se non è dimostrato il pregiudizio
d.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, comma 4
Norma procedurale riferibile al procedimento disciplinare (richiami formali all'irrogazione delle sanzioni); dalla sentenza emerge l'esigenza che l'irrogazione sia adeguatamente motivata e collegata a disposizioni specifiche
art. 41‑bis ord. pen. e decisione della Corte costituzionale n. 97 del 2020
La Corte costituzionale ha ammesso lo scambio di cibi fra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità anche se sottoposti al regime differenziato; la pronuncia e la sentenza impugnata richiamano tuttavia il principio secondo cui lo scambio deve avvenire nel rispetto delle modalità e degli orari stabiliti dall'Amministrazione
Massime di principio
- Lo scambio di cibi tra detenuti sottoposti a vincoli speciali (es. 41‑bis) può essere consentito in base alla giurisprudenza costituzionale, ma sempre nei limiti e nelle modalità stabilite dall'Amministrazione penitenziaria; eventuali provvedimenti favorevoli individuali non autorizzano comportamenti fuori dalle modalità prescritte
- Per irrogare una sanzione disciplinare è necessaria una motivazione specifica che colleghi in modo puntuale la condotta contestata alla norma o alla disposizione regolamentare violata; descrizioni generiche non sono idonee e comportano annullamento e rinvio
- La mera irregolarità procedurale temporale (es. ritardo dell'inizio dell'udienza) non compromette automaticamente il diritto di difesa: il ricorrente deve dimostrare di aver subito un concreto pregiudizio nella possibilità di difendersi
- Quando la motivazione del provvedimento disciplinare manca di precisione sui presupposti normativi e fattuali, il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, non necessariamente l'assoluzione piena del detenuto
- I provvedimenti amministrativi (ordinanze della Direzione) che consentano determinate facoltà vanno esercitati nei modi e nei tempi prescritti; la titolarità di un provvedimento favorevole non equivale a una licenza a violare regole organizzative o orarie
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