Cassazione Penale, Sentenza n. 44762/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/06/2024 con cui il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto un incidente di esecuzione proposto da Ferraro e ha determinato la pena da espiare in anni 22, mesi 1 e giorni 18 decorrenti dal 2/6/2015. Il ricorrente contestava l'inammissibilità della sua domanda principale di retrodatazione della decorrenza della pena all'10/4/2003, sostenendo che erano sopravvenuti elementi nuovi (l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria che indicava la partecipazione all'associazione mafiosa fino al 1/4/2003) e che ciò avrebbe inciso sull'applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. In subordine chiedeva il ricalcolo della pena per effetto della rideterminazione di una delle sentenze incluse nel cumulo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'inammissibilità della domanda principale ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo che la questione fosse sostanzialmente identica a quella già decisa con precedente ordinanza del Tribunale di Milano del 28/04/2021 e che gli atti sopravvenuti non avessero introdotto un elemento di novità sostanziale sufficiente a superare la preclusione. La motivazione ha richiamato il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non comporta automaticamente che la differenza risultante rispetto al cumulo materiale sia imputata alla detenzione, trovando applicazione l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., e ha quindi confermato la correttezza del provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità quando si tratti di mera riproposizione di una richiesta già rigettata; la preclusione non opera se vengono dedotti fatti o questioni non oggetto della precedente decisione, intesi come elementi nuovi sostanziali e non come mera diversa veste formale
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Ai fini del computo della detenzione da scomputare, vanno considerate solo la custodia cautelare e le pene espiate 'sine titolo' dopo la commissione del reato; nel caso di reato continuato occorre, ai fini del computo, scindere il reato nelle singole violazioni e l'eventuale riconoscimento della continuazione non determina automaticamente la retrodatazione della pena
Norma che disciplina il procedimento per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; un nuovo provvedimento ai sensi dell'art. 671 non è di per sé sufficiente a qualificare come nuova la questione se la sostanza giuridica e i fatti erano già stati oggetto di valutazione
Massime di principio
- Non è ammissibile riproporre davanti al giudice dell'esecuzione lo stesso petitum già deciso: occorre dimostrare elementi nuovi sostanziali, non semplici variazioni formali o nuove pronunce che non incidono sulla sostanza della questione.
- La sopravvenienza di una pronuncia che riconosce la continuazione non basta automaticamente a retrodatare la decorrenza della pena; bisogna dimostrare che essa introduce fatti o profili giuridici non valutati nel precedente procedimento esecutivo.
- In presenza di reato continuato, per il computo della detenzione utile si applica l'art. 657, comma 4: bisogna scindere il reato nelle singole violazioni e considerare solo le detenzioni e le pene espiate 'sine titulo' successive alla commissione del singolo fatto.
- Per ottenere la retrodatazione della decorrenza della pena è necessario che il nuovo elemento dimostri, concretamente e non solo in astratto, un diverso calcolo della pena o una diversa situazione di titolo alla detenzione non esaminata in precedenza.
- Nelle istanze esecutive è strategico documentare chiaramente la novità e l'impatto pratico degli elementi introdotti (documenti, sentenze con motivi nuovi, fatti non noti) e spiegare perché tali elementi non potevano essere dedotti o valutati nel precedente procedimento.
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