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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14318/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto locali adibiti a bar-cucina contigui a un impianto di distribuzione carburante. La società subentrata nel contratto ha agito chiedendo la risoluzione per scadenza del rapporto alla data del 24 ottobre 2017, o in subordine per inadempimento dell'affittuaria, deducendo il mancato pagamento dei canoni dal febbraio 2017 e chiedendo il rilascio. La conduttrice si è difesa sostenendo di avere restituito l'azienda il 23 ottobre 2017 e ha proposto domanda riconvenzionale per risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice, lamentando condotte che avrebbero compromesso il godimento dei locali e l'attività (chiusura dell'area adiacente con rete metallica, collocazione di blocchi di cemento con restringimento dell'accesso e rimozione di una vetrata), con richiesta di risarcimento dei danni. In appello ha contestato la condanna ai canoni, deducendo una pretesa riduzione del canone e l'avvenuto pagamento fino a gennaio 2017, oltre a censurare il mancato completamento dell'istruttoria e il rigetto della domanda risarcitoria. In cassazione ha proposto quattro motivi: violazione di norme processuali e costituzionali sulla mancata contestazione del canone; violazione del diritto di difesa per la mancata rimessione in istruttoria e mancata CTU contabile; omesso esame di fatti decisivi relativi ai pagamenti e alla riduzione del canone; omesso esame di fatti decisivi relativi alle condotte della locatrice e al pregiudizio economico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché investiva solo una delle rationes decidendi poste a base della conferma della condanna ai canoni, oltre che perché mirava a una rivalutazione del merito; il secondo perché censurava in realtà valutazioni istruttorie discrezionali del giudice di merito, che aveva legittimamente ritenuto la causa matura per la decisione e superflua l'ulteriore istruttoria; il terzo e il quarto perché, trattandosi di "doppia conforme", era precluso il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. in mancanza della necessaria indicazione delle difformi ragioni di fatto delle due decisioni di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1575 c.c.

    Richiamato come fonte degli obblighi del locatore asseritamente violati dalle condotte contestate; la Corte non ne approfondisce il contenuto nel merito, perché esclude comunque la prova del danno e la rilevanza delle condotte diverse dalla rimozione della vetrata rispetto al contratto limitato ai locali.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure processuali sul diritto di difesa; la Corte non ravvisa violazioni, ritenendo inammissibili le doglianze.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente quale parametro del giusto processo; non è ravvisata alcuna violazione.

  • art. 416 c.p.c.

    La Corte afferma che la contestazione della morosità doveva essere svolta tempestivamente nella memoria difensiva, poiché il fatto costitutivo era già stato allegato sin dall'atto introduttivo.

  • art. 447-bis c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione al rito applicabile; non incide sull'esito, che resta di inammissibilità.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nei motivi processuali; la Corte esclude che vi sia stata violazione, poiché il giudice di merito ha valutato le prove prodotte.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude l'omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione in istruttoria, ritenendo la domanda implicitamente/esplicitamente rigettata con la dichiarazione di causa matura per la decisione.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla fase istruttoria; non emerge una sua violazione.

  • art. 188 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nei motivi di impugnazione; non rileva in senso decisivo.

  • art. 186 c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'istanza di modifica dell'ordinanza istruttoria e alla documentazione depositata a sostegno dei fatti dedotti.

  • art. 187, primo comma, c.p.c.

    Richiamato per affermare che la causa può essere trattenuta in decisione quando ritenuta matura.

  • art. 209 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il giudice può ritenere superflua la prosecuzione dell'assunzione testimoniale.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Applicato per escludere il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme in fatto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del primo motivo, poi dichiarato inammissibile.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte esclude la censura per omesso esame di fatti decisivi, sia perché preclusa dalla doppia conforme sia perché non adeguatamente articolata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola idonea a giustificare il decisum, il ricorso che ne censuri solo una è inammissibile per difetto di interesse, perché l'altra ratio non impugnata resta intatta.
  • La contestazione specifica dei fatti costitutivi della pretesa va svolta tempestivamente nella prima difesa utile; se il fatto è già allegato nell'atto introduttivo, la parte convenuta non può attendere una fase successiva per contestarlo efficacemente.
  • La scelta di esaurire o meno l'istruttoria rientra nel potere discrezionale del giudice di merito: egli può ritenere superflua la prosecuzione dell'assunzione testimoniale o l'ammissione di una CTU quando i risultati già acquisiti consentano la decisione.
  • In presenza di "doppia conforme" di merito, il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito delle prove documentali e testimoniali, se la motivazione del giudice di merito è congrua e non affetta da errori di diritto o da manifeste illogicità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commercialeCanone
RamiProcesso civileLocazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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