Cassazione Penale, Ordinanza n. 20292/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di minaccia e danneggiamento. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'errata applicazione dell'art. 336 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che la condotta si sarebbe esaurita in una reazione genericamente minatoria, espressione di ostilità, senza la concreta prospettazione di un danno ingiusto e senza una reale finalità di coartare la dottoressa; ha rappresentato che egli si sarebbe limitato ad agitarsi contro la porta della guardia medica e contro l'auto della sanitaria che si era rifiutata di visitarlo. In secondo luogo, ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena per la valorizzazione della recidiva e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva logicamente desunto dalle condotte poste in essere e dal tenore delle frasi pronunciate l'inequivoco intento di costringere la dottoressa a visitarlo, con azioni idonee a turbare il normale svolgimento dell'ufficio. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo generico, osservando che la Corte d'appello aveva espresso una motivazione completa e logica sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla sussistenza dei presupposti della recidiva, valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come finalizzata a costringere un pubblico ufficiale a compiere un atto del proprio ufficio, desumendo la coartazione dall'insieme delle azioni e delle frasi pronunciate.
La sentenza impugnata aveva confermato anche la condanna per danneggiamento, senza che su tale profilo siano stati accolti motivi di ricorso specifici.
Richiamato indirettamente nel fatto, quale parametro evocato dal ricorrente per sostenere che la condotta fosse solo minatoria e non violenta; la Corte ha respinto tale lettura perché incompatibile con la motivazione di merito.
Massime di principio
- Ai fini della configurazione della condotta di coazione o resistenza verso un pubblico ufficiale, il giudice può desumere l'inequivoco intento di costringere all'atto d'ufficio non solo da minacce espresse, ma anche da comportamenti aggressivi o intimidatori, valutati unitariamente con il contenuto delle frasi pronunciate.
- In cassazione non è consentito rivalutare il merito della ricostruzione fattuale quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logica e completa sulla finalità coercitiva della condotta e sulla qualificazione giuridica del fatto.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti già disattesa dai giudici di merito.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e puntuali; la mera lamentela di eccessività della pena è generica se non si misurano con la motivazione che giustifica il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva.
- La valutazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla recidiva costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione radicale.
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