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Ordinanza

Ordinanza n. 2641/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, previa la declaratoria di illegittimità: del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale, trasmessa a mezzo PEC in data 19.12.2025 dalla ricorrente, avente ad oggetto l’istanza di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 - Concorso PNRR "per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno" per la Classe di Concorso A022”;

Giustizia amministrativa202601357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa al concorso PNRR per la classe di concorso A022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale trasmessa via PEC il 19 dicembre 2025, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, avente a oggetto gli atti del concorso PNRR per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A022. Dal testo non risultano specificati ulteriori motivi di illegittimità dell'istanza o del silenzio.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso in via definitiva né il rito, né il merito, né le spese. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'U.S.R. Campania, ritenuto costituito solo formalmente, ordinandogli di depositare entro quindici giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, una relazione documentata sui fatti dedotti in ricorso. La relazione dovrà chiarire, in particolare, se l'istanza di accesso sia stata accolta, integralmente o parzialmente, e, in caso negativo, indicare le ragioni del diniego totale o parziale. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 maggio 2026, con riserva di ogni decisione successiva.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    La ricorrente ha richiamato la disciplina dell'accesso documentale quale base dell'istanza e dell'azione contro il silenzio-diniego; il TAR non ha ancora definito la spettanza dell'accesso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando la decisione sull'azione di accesso richiede chiarimenti sull'effettiva sorte dell'istanza e sulle ragioni di un eventuale diniego, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione, ai sensi dei propri poteri istruttori, il deposito di una relazione documentata entro un termine perentorio, riservando ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese.
  • In un giudizio contro il silenzio-diniego su un'istanza di accesso, l'amministrazione deve chiarire se l'accesso sia stato accordato, integralmente o parzialmente, oppure indicare le ragioni del diniego totale o parziale, così da consentire al giudice di valutare la concreta persistenza e fondatezza della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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