Cassazione Penale, Ordinanza n. 11538/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e secondo il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP del Tribunale di Lecce che aveva applicato la pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo un vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale. La Corte ha rilevato che il ricorso era proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il quale consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il motivo dedotto non rientrava in tali ipotesi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti
La sentenza impugnata è una decisione di patteggiamento, cioè di applicazione della pena su accordo delle parti.
consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
L'impugnazione della sentenza di patteggiamento in cassazione è ammessa solo per vizi tipizzati e non anche per censure sulla motivazione relativa alla responsabilità penale.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al pagamento della sanzione pecuniaria.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Il richiamo è utilizzato per escludere che l'inammissibilità del ricorso sia stata determinata senza colpa, legittimando così la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo diverso è inammissibile.
- Le censure sulla motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità non sono proponibili contro la sentenza di patteggiamento, salvo che si traducano in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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