Cassazione Penale, Ordinanza n. 02006/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che, riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati già giudicati con tre sentenze indicate nell'istanza, aveva ritenuto più grave la violazione di cui alla sentenza sub 3) e rideterminato la pena unica complessiva in anni dodici e mesi quattro di reclusione. Con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ha denunciato l'erroneità del calcolo della pena e la sproporzione degli aumenti applicati ai reati satellite. In particolare, contestava la mancata individuazione del reato più grave rispetto alle altre condotte della medesima sentenza e, quanto alle ulteriori due sentenze sub 1) e sub 2), sosteneva che gli aumenti di pena fossero eccessivi e non adeguatamente giustificati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla mancata individuazione del reato più grave perché la sentenza sub 3) era quella che conteneva una pluralità di condotte e in essa era già stato individuato il reato più grave e fissata la pena base; gli aumenti già applicati in cognizione non erano stati riconsiderati e risultavano equi e proporzionati, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità o esecuzione. Quanto agli aumenti riferiti alle sentenze sub 1) e sub 2), la doglianza è stata reputata meramente rivalutativa, a fronte di una motivazione ampia e specifica del giudice dell'esecuzione, che aveva valorizzato elementi oggettivi come il tipo di stupefacente e i quantitativi di sostanza, ritenendoli indice di rilevante gravità e giustificativi di una risposta sanzionatoria più intensa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La doglianza è stata incanalata nel vizio di motivazione, ma la Corte ha ribadito che non sono ammissibili censure meramente rivalutative rispetto a una motivazione ampia e logica del giudice di merito/esecuzione.
Richiamato come corpo normativo di riferimento del motivo di ricorso e della decisione processuale di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione sulla continuazione, la determinazione della pena base e degli aumenti per i reati satellite è censurabile in cassazione solo nei limiti di un vizio effettivo di motivazione o di legalità del calcolo, non potendo il ricorrente sollecitare una nuova valutazione del merito sulla congruità degli aumenti.
- Quando il giudice individua il reato più grave all'interno di una sentenza plurima e lascia invariati gli aumenti già stabiliti in cognizione perché li reputa equi e proporzionati, tale apprezzamento di fatto, se logicamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
- La valutazione della gravità dei singoli episodi ai fini degli aumenti in continuazione può essere sorretta da elementi oggettivi del fatto, come il tipo di stupefacente e i quantitativi coinvolti; se la motivazione è specifica e coerente, la censura sulla misura dell'aumento è inammissibile perché meramente rivalutativa.
- La denuncia di sproporzione degli aumenti di pena, ove non evidenzi una violazione di legge o un vizio motivazionale decisivo, non supera il vaglio di ammissibilità quando si risolve in una diversa opinione difensiva sulla quantificazione sanzionatoria.
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