Cassazione Civile, Ordinanza n. 00503/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto il concordato semplificato nell'ambito della composizione negoziata, ma il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda e, contestualmente, era stata pronunciata la sentenza di fallimento. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo, ritenendo che il controllo giudiziale sulla ritualità della proposta non fosse meramente formale: doveva comprendere anche la verifica della ragionevolezza e attendibilità della relazione finale dell'esperto, soprattutto quanto all'attestazione di correttezza e buona fede nelle trattative. Nel caso concreto, la sola proposta formulata ai creditori prevedeva in cinque anni il pagamento solo parziale del rilevantissimo debito erariale, con percentuali non univoche e comunque incompatibili con l'indisponibilità del credito tributario; perciò la proposta era stata considerata ab origine impraticabile nella composizione negoziata e indicativa di trattative prive di buona fede. Con il primo motivo di ricorso la società ha denunciato violazione dell'art. 25-sexies CCII, sostenendo che nel concordato semplificato non esiste una fase di ammissibilità in senso sostanziale e che il giudice deve limitarsi a un controllo formale di ritualità, senza sindacare il merito delle trattative né disattendere l'attestazione dell'esperto, salvo ipotesi penalmente rilevanti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 25-sexies CCII e dell'art. 24 Cost., lamentando la lesione del diritto di difesa per mancata fissazione di un'udienza e mancata possibilità di replica prima della declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il sindacato del tribunale sulla ritualità della proposta di concordato semplificato comprende non solo i requisiti di accesso e la presenza formale della relazione dell'esperto, ma anche l'esaustività, l'attendibilità e la ragionevolezza delle sue attestazioni; se tali attestazioni sono immotivate o non riscontrate dagli atti, la proposta è irrituale e quindi inammissibile. Ha inoltre ritenuto che la valutazione di merito compiuta dai giudici di merito sull'assenza di buona fede nelle trattative, in ragione della formulazione di una proposta originariamente impraticabile, non sia sindacabile in cassazione. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che l'art. 25-sexies CCII non prevede, a differenza del concordato preventivo, l'obbligo di sentire il debitore prima della declaratoria di inammissibilità, e che non può desumersi un obbligo di contraddittorio ulteriore tale da imporre comunque la prosecuzione verso l'omologazione. È stata quindi confermata la condanna alle spese in favore della controricorrente.
Norme richiamate
Nel concordato semplificato il controllo giudiziale sulla ritualità della proposta non è meramente formale, ma comprende la verifica della ragionevolezza e attendibilità della relazione dell'esperto e delle attestazioni sulla buona fede nelle trattative.
art. 23, comma 1 e 2, lett. b) CCII
Le soluzioni qui richiamate sono quelle che l'esperto deve valutare come praticabili o non praticabili nell'ambito della composizione negoziata.
Il debitore, per potersi avvalere del concordato semplificato, deve essersi effettivamente attivato nella composizione negoziata con una proposta almeno astrattamente praticabile e non risultata percorribile per cause non imputabili a lui.
La relazione finale dell'esperto deve essere oggetto di verifica quanto a esaustività e attendibilità del contenuto.
Rientra tra i requisiti documentali la completezza della documentazione allegata alla domanda.
Per le società, la domanda deve essere sottoscritta secondo le regole previste da questa disposizione.
art. 24 Cost.
La censura di violazione del diritto di difesa è stata respinta perché la disciplina del concordato semplificato non prevede un previo ascolto del debitore prima della declaratoria di inammissibilità.
È richiamato in comparazione: nel concordato preventivo prevede il previo ascolto del debitore prima dell'inammissibilità, ma tale regola non si applica al concordato semplificato.
art. 162, comma 2, L.F.
Richiamato solo come antecedente normativo della previsione di ascolto del debitore nel concordato preventivo.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115 del 2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel concordato semplificato il controllo del tribunale sulla ritualità della proposta non si esaurisce nella verifica della presenza formale della relazione dell'esperto, ma si estende alla coerenza, attendibilità e ragionevolezza delle sue attestazioni.
- Una proposta di concordato semplificato è irrituale e quindi inammissibile quando le attestazioni dell'esperto sulla buona fede e sulla praticabilità delle soluzioni siano prive di motivazione o non trovino riscontro nella documentazione acquisita.
- La buona fede nelle trattative della composizione negoziata richiede che il debitore si sia effettivamente attivato per una soluzione astrattamente praticabile al momento dell'avvio della procedura; l'avvio di trattative destinate sin dall'origine al fallimento esclude tale requisito.
- Nel concordato semplificato il giudice non è tenuto, prima di dichiarare l'inammissibilità, a sentire il debitore se la disciplina speciale non lo prevede espressamente; il controllo di legalità sostanziale può essere svolto sin dalle prime fasi della procedura.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito circa l'assenza di buona fede o l'impraticabilità della proposta non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica e non apparente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00472/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_civile · 9 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00473/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_civile · 9 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00475/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_civile · 9 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00476/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_civile · 9 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00477/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_civile · 9 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00478/2026 del 09/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →