Cassazione Penale, Sentenza n. 17693/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della revoca, da parte del Tribunale di Roma, del decreto di liquidazione degli onorari emesso a favore dell'avv. Rocco Marsiglia: il ricorrente deduce che il decreto di pagamento, ormai definitivo ed esecutivo, ha natura giurisdizionale e non può essere revocato dal giudice per autotutela in funzione della successiva revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta per superamento dei limiti di reddito della beneficiaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente alla revoca del decreto di liquidazione degli onorari all'avv. Marsiglia e ha rinviato il fascicolo al Presidente del Tribunale di Roma per nuovo esame. La Corte ha stabilito che, sebbene la revoca dell'ammissione al patrocinio abbia efficacia retroattiva ai sensi dell'art. 114, comma 2, d.P.R. 115/2002, ciò non comporta automaticamente l'inefficacia del decreto di pagamento già divenuto esecutivo; il decreto di pagamento ha natura giurisdizionale e può essere riformato solo tramite le vie di impugnazione previste, non per autotutela del giudice che lo ha emesso.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115/2002, art. 114, comma 2
Prevede l'efficacia retroattiva della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha confermato questa efficacia ma ha precisato che non determina automaticamente l'inefficacia del decreto di pagamento già divenuto esecutivo.
Regola le modalità di opposizione al decreto di pagamento: possono proporre opposizione il beneficiario, le parti processuali e il pubblico ministero; ciò implica che il decreto è soggetto a impugnazione e non a revoca d'ufficio.
Stabilisce che il decreto di pagamento costituisce titolo di pagamento della spesa una volta decorso il termine per l'impugnazione; ciò rafforza il carattere definitivo/esecutivo del decreto una volta scaduti i termini.
d.P.R. n. 115/2002, art. 111 e art. 107
Disciplina il recupero delle spese anticipate dallo Stato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio; l'amministrazione può agire per recuperare le somme anticipate all'avvocato dall'erario nei confronti dell'imputato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 192/2015
Affermata la natura giurisdizionale del decreto di pagamento e il principio secondo cui il giudice che dispone la liquidazione consuma il potere di provvedere, non potendo revocare il decreto in funzione di autotutela.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 4, n. 10159 del 15/12/2020, Marrara; Sent. n. 17225 del 08/01/2019, Spada)
Orientamenti che confermano che la revoca dell'ammissione al patrocinio per difetto di requisiti non invalida il decreto di pagamento del difensore già emesso ed esecutivo; il decreto di pagamento segue una disciplina propria.
Massime di principio
- La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto retroattivo, ma non cancella automaticamente un decreto di pagamento del difensore già divenuto definitivo ed esecutivo.
- Il decreto di pagamento ha natura giurisdizionale: può essere modificato o annullato solo mediante gli strumenti di impugnazione previsti (art. 170 e 171 d.P.R. 115/2002), non con provvedimento di autotutela del giudice che lo ha emesso.
- Se l'ammissione viene revocata per superamento dei limiti di reddito, l'azione corretta dello Stato è il recupero delle somme anticipate (art. 111 e 107 d.P.R. 115/2002), non la revoca retroattiva del decreto di pagamento già esecutivo.
- In situazioni analoghe il difensore titolare di un decreto di pagamento divenuto esecutivo deve esercitare i rimedi ordinari di impugnazione per difendere il proprio credito; il giudice deve nel motivare confrontarsi esplicitamente con la normativa che regola il regime di impugnazione dei decreti di pagamento.
- Il giudice chiamato a revocare l'ammissione al patrocinio deve valutare separatamente l'efficacia del decreto di pagamento già emesso e motivare espressamente la sussistenza di eventuali ipotesi straordinarie che giustifichino interventi diversi dalle ordinarie impugnazioni.
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