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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11004/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L'imputato è stato inoltre condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendosi non esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Lecce ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè nell'ambito del c.d. patteggiamento in appello. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, in termini ritenuti dalla Corte del tutto generici, un vizio di motivazione per la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e per la qualificazione giuridica del fatto. La Suprema Corte ha però rilevato che, nel concordato in appello, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, poiché l'effetto devolutivo dell'impugnazione è limitato ai motivi non rinunciati. Ha quindi considerato inammissibili le censure rivolte contro motivi rinunciati, contro la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento e contro vizi della determinazione della pena non sfociati in illegalità della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; l'accoglimento della richiesta comporta una decisione che recepisce la pena concordata, con effetti devolutivi limitati ai motivi non rinunciati.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel concordato in appello non sussiste un dovere di motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste da questa norma, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso nei casi in cui le doglianze siano manifestamente inammissibili secondo il quadro processuale applicabile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017

    Ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello, richiamato come base normativa dell'istituto applicato nel caso concreto.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per fondare la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso presenti profili di colpa.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare specificamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello non devoluti.
  • Sono inammissibili in cassazione le doglianze contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello se investono motivi rinunciati, la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
  • Nel patteggiamento in appello, il controllo di legittimità resta circoscritto ai profili relativi alla formazione della volontà dell'imputato, alla validità del consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra richiesta concordata e decisione del giudice.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove non siano assenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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