Cassazione Penale, Ordinanza n. 20332/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano meramente reiterative di quelle già esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte di appello confermava la condanna per evasione dagli arresti domiciliari. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato di evasione, sostenendo che fosse stato trovato nel cortile interno del complesso residenziale in cui era ubicata l'abitazione e che si fosse mosso per aprire il cancello agli agenti, con condotta collaborativa e priva di intento elusivo; 2) omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., assumendo la minima offensività del fatto e l'inidoneità dei precedenti penali a costituire di per sé ostacolo all'istituto; 3) erronea esclusione della recidiva e mancato pieno riconoscimento delle circostanze attenuanti. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi riproponessero questioni già affrontate dalla Corte territoriale con motivazione completa e coerente: in particolare, l'imputato non poteva sapere che in quel momento stesse arrivando la pattuglia per il controllo, sicché non era configurabile la dedotta condotta collaborativa; i precedenti penali erano molto numerosi; il trattamento sanzionatorio, già mitigato dalle attenuanti generiche, era stato motivatamente ritenuto proporzionato alla gravità del fatto. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta, in ragione della valutazione negativa del quadro complessivo, compresi i numerosi precedenti penali dell'imputato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono scrutinabili censure che si limitino a riproporre questioni di fatto già compiutamente decise dal giudice di merito con motivazione coerente e completa.
- La configurabilità del reato di evasione va esclusa solo quando risulti, in concreto, una condotta incompatibile con l'intento di sottrarsi alla cautela; la mera presenza in prossimità dell'abitazione o un comportamento collaborativo non bastano se l'imputato non era consapevole dell'imminente controllo.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta offensività e della personalità dell'autore, sicché una significativa gravità del quadro soggettivo, desumibile anche dai precedenti penali, può legittimamente escluderne l'applicazione.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio, quando sia già stata concessa una mitigazione per attenuanti generiche e sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica, non è sindacabile in cassazione come mero dissenso valutativo.
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