Cassazione Civile, Ordinanza n. 07099/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della curatela fallimentare, ha enunciato, nell’interesse della legge, il principio di diritto sui rapporti tra artt. 32 e 44 del d.P.R. n. 43 del 1988, e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione. La decisione di merito della corte d’appello, che aveva ammesso il consorzio al passivo per euro 1.536.661 oltre interessi legali, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (ente creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo del fallimento di una società concessionaria della riscossione, proposta da un consorzio di bonifica per crediti pari a complessivi euro 1.536.661, relativi a somme dovute in base alla disciplina del "non riscosso come riscosso" per ruoli affidati in riscossione negli anni 1990-1994. Il giudice delegato aveva escluso il credito; il tribunale aveva rigettato l’opposizione del consorzio; la corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione ammettendo il credito al passivo, ritenendo che la revoca della concessione non avesse eliminato l’obbligo del concessionario di versare le somme già scadute prima della revoca. La curatela ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 32, 42 e 44 del d.P.R. n. 43 del 1988, sostenendo che, una volta revocata la concessione, i ruoli già scaduti e non riscossi sarebbero confluiti nei residui di gestione da trattare secondo l’art. 44, con conseguente insussistenza di un credito esigibile verso il concessionario revocato. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto il motivo inammissibile perché fondato su una questione di fatto non introdotta nel giudizio di merito, relativa alla qualificazione dei ruoli già scaduti come residui di gestione. Contestualmente, su sollecitazione del Pubblico Ministero, ha enunciato un principio di diritto ex art. 363 c.p.c. chiarendo che, nel regime del d.P.R. n. 43 del 1988, il concessionario revocato o decaduto resta obbligato a versare all’ente impositore, in esecuzione del "non riscosso come riscosso", le somme il cui termine di pagamento sia scaduto prima dell’efficacia della revoca o decadenza; in caso di successivo fallimento, l’ente creditore ha diritto all’ammissione al passivo per tali crediti.
Norme richiamate
art. 22 d.P.R. n. 43 del 1988
è richiamato dalla ricorrente come disposizione che residuerebbe, dopo la revoca della concessione, quale unico obbligo del concessionario cessato (consegna di bollettari, ruoli e registri all’intendenza di finanza).
art. 32 d.P.R. n. 43 del 1988
stabilisce il meccanismo del "non riscosso come riscosso": il concessionario, ricevuti i ruoli, è debitore dell’intero ammontare delle somme iscritte e deve versarle alle scadenze, ancorché non riscosse; la Corte afferma che tale obbligo permane per i crediti scaduti prima della revoca o decadenza.
art. 42 d.P.R. n. 43 del 1988
definisce i residui di gestione come entrate riscuotibili mediante ruoli scaduti ma non riscossi durante la gestione del concessionario decaduto o revocato.
art. 44 d.P.R. n. 43 del 1988
disciplina la riscossione dei residui di gestione da parte del commissario governativo o del nuovo concessionario; i commi 4 e 5 presuppongono che il concessionario abbia già versato quanto dovuto prima dell’efficacia della revoca o decadenza e ne riconoscono il diritto al rimborso se la mancata riscossione non è imputabile.
art. 62 d.P.R. n. 43 del 1988
è richiamato come fonte delle somme che il concessionario è autorizzato a trattenere in sede di versamento all’ente impositore.
art. 72 d.P.R. n. 43 del 1988
indica le scadenze di versamento delle somme dovute dal concessionario all’ente impositore in forza del "non riscosso come riscosso".
art. 74 d.P.R. n. 43 del 1988
attribuisce al concessionario il diritto al rimborso o al discarico delle somme versate se dimostra di non aver potuto riscuotere, previa attivazione del procedimento previsto.
art. 83 d.P.R. n. 43 del 1988
è richiamato per descrivere il procedimento amministrativo di esame della domanda di rimborso o sgravio e la trasmissione delle osservazioni e del provvedimento motivato.
art. 85 d.P.R. n. 43 del 1988
è richiamato per il ricorso al Ministro e poi alla Corte dei conti contro il rigetto della domanda di rimborso.
art. 86 d.P.R. n. 43 del 1988
è richiamato come norma relativa allo sgravio provvisorio dell’importo oggetto della domanda di rimborso.
consente l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, anche in presenza di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002
è richiamato nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
è citato solo per evidenziare l’abrogazione del d.P.R. n. 43 del 1988, che resta tuttavia applicabile ratione temporis al caso.
Massime di principio
- Nel regime del d.P.R. n. 43 del 1988, l’obbligo del concessionario della riscossione di versare all’ente impositore le somme iscritte a ruolo sussiste per gli importi il cui termine di pagamento sia scaduto prima dell’efficacia della revoca o della decadenza della concessione.
- La disciplina dei residui di gestione non elimina automaticamente i debiti già maturati dal concessionario verso l’ente impositore; essa regola la riscossione dei ruoli non ancora definiti secondo il meccanismo previsto dall’art. 44, senza traslare l’obbligazione già scaduta al commissario governativo.
- In sede di legittimità non può essere introdotta per la prima volta una questione di fatto decisiva e non trattata nei gradi di merito; la censura che presupponga un nuovo thema decidendum è inammissibile.
- Il concessionario revocato o decaduto mantiene, per i crediti già esigibili prima dell’evento dissolutivo, il diritto al rimborso delle somme eventualmente versate se prova l’inesigibilità non imputabile, ma tale profilo non incide sull’obbligo originario di pagamento verso l’ente creditore.
- Quando il concessionario obbligato al "non riscosso come riscosso" fallisce dopo la scadenza del credito, l’ente impositore può insinuarsi al passivo per gli importi divenuti esigibili prima della revoca o decadenza.
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