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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7554/2020 del 27/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente pubblico)

La controversia

La controversia nasceva dall’esecuzione di un appalto stipulato il 10 dicembre 1999 tra un’associazione temporanea di imprese e un Comune, per la costruzione di due parcheggi nei pressi dell’area archeologica comunale. A seguito di carenze progettuali, l’impresa eseguì lavori aggiuntivi e sostitutivi, non previsti dal contratto e disposti dal direttore dei lavori dopo il sesto stato di avanzamento, senza accordo sui nuovi prezzi; iscrisse le relative riserve nel luglio 2002. Il collegio arbitrale aveva liquidato all’appaltatrice, tra l’altro, Euro 406.486,59 per lavori aggiuntivi, Euro 104.350,10 per lavori sostitutivi ed Euro 49.298,01 per riaccredito di detrazioni. Impugnato il lodo dal Comune, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza non definitiva del 23 dicembre 2005, ne dichiarò la nullità parziale per l’insufficiente base contabile e l’errata determinazione degli importi secondo i prezzi di mercato; in sede rescindente riconobbe Euro 49.003,46 per detrazioni illegittime, oltre interessi, e dispose una CTU per quantificare i lavori aggiuntivi e sostitutivi. Con sentenza definitiva del 25 marzo 2013, la Corte d’appello condannò il Comune a pagare Euro 249.739,53 per tali lavori, oltre interessi, e condannò l’associazione temporanea a restituire la differenza rispetto a quanto già ricevuto in esecuzione del lodo. L’impresa ricorse per cassazione con sei motivi. I primi due, rivolti contro la sentenza non definitiva, e i primi due motivi rivolti contro quella definitiva contestavano l’applicazione del D.P.R. n. 554/1999 ai nuovi prezzi, sostenendo che, trattandosi di lavori extracontrattuali eseguiti senza accordo, dovesse applicarsi il prezzo corrente di mercato e che il regolamento, entrato in vigore dopo la stipula, non fosse applicabile. Il terzo motivo contestava l’utilizzo del prezzario del 1990 anziché del prezzario regionale approvato nel 2002, assumendo che i rilevamenti in esso contenuti riguardassero il primo semestre 2001. Il quarto censurava l’applicazione del ribasso d’asta del 24,69% ai nuovi prezzi, ritenendola prevista soltanto per i prezzi concordati. Il ricorrente contestava inoltre la tempestività del ricorso per cassazione rispetto al termine lungo, mentre il Comune ne eccepiva la tardività.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di tardività del Comune: il termine lungo, tenuto conto del periodo di sospensione feriale allora applicabile e della proroga della scadenza cadente di sabato, scadeva il 12 maggio 2014; la consegna dell’atto all’ufficiale postale il 10 maggio 2014 rendeva tempestiva la notificazione. Ha ribadito che, nel sindacato sulla decisione d’appello relativa all’impugnazione di un lodo, la Cassazione esamina la conformità a legge e la logicità della motivazione della sentenza d’appello, non rivaluta direttamente il lodo né il merito degli accertamenti arbitrali; la denuncia di nullità del lodo richiede l’indicazione dell’erroneo canone di diritto applicato ai fatti accertati e non può fondarsi sulla mera deduzione di lacune istruttorie o motivazionali. I primi due motivi contro la sentenza non definitiva e i primi due contro la sentenza definitiva sono stati respinti: ai sensi della disciplina transitoria dell’art. 232 del D.P.R. n. 554/1999, le norme sulla contabilità dei lavori e sulle riserve, non attinenti al modo o al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si applicano alle situazioni procedimentali non ancora esaurite; poiché le riserve furono iscritte nel luglio 2002, dopo l’entrata in vigore del regolamento, la Corte d’appello aveva correttamente applicato la nuova disciplina. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e privo di autosufficienza: il ricorrente non aveva spiegato adeguatamente né perché il prezzario regionale approvato nel 2002 fosse applicabile né in che modo il suo impiego avrebbe inciso sulla quantificazione. Il quarto motivo è stato respinto: il ribasso d’asta si applica a tutti i nuovi prezzi, siano essi concordati o meno. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità: Euro 7.000 per compensi, Euro 200 per esborsi, rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Il termine c.d. lungo, ex art. 327 c.p.c., comma 1, per impugnare scadeva – trattandosi di giudizio instaurato nel 2004, anteriormente al 4/7/2009, e considerata la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, vigente prima della modifica di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif. in L. n. 162 del 2014 (che, sostituendo della L. n. 742 del 1969, art. 1, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni) – lunedì 12/5/2014 (rectius, nella giornata di sabato 10/5/2014 e quindi prorogato, per effetto dell’art. 155 c.p.c., comma 5, introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f), al primo giorno non festivo) e quindi la notifica (con consegna dell’atto all’ufficiale postale il 10/5/2014) è rituale.

    Per il giudizio instaurato nel 2004 il termine lungo è stato calcolato applicando la sospensione feriale previgente; poiché la scadenza cadeva di sabato, è stata prorogata al primo giorno non festivo, con conseguente tempestività della consegna dell’atto all’ufficiale postale il 10 maggio 2014.

  • art. 155, comma 5, c.p.c.

    Il termine c.d. lungo, ex art. 327 c.p.c., comma 1, per impugnare scadeva – trattandosi di giudizio instaurato nel 2004, anteriormente al 4/7/2009, e considerata la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, vigente prima della modifica di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif. in L. n. 162 del 2014 (che, sostituendo della L. n. 742 del 1969, art. 1, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni) – lunedì 12/5/2014 (rectius, nella giornata di sabato 10/5/2014 e quindi prorogato, per effetto dell’art. 155 c.p.c., comma 5, introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f), al primo giorno non festivo) e quindi la notifica (con consegna dell’atto all’ufficiale postale il 10/5/2014) è rituale.

    La scadenza del termine per impugnare che cade di sabato è prorogata al primo giorno non festivo; nel caso concreto tale regola ha reso rituale la notificazione avviata il sabato precedente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Infatti, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della logicità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo, non potendo riguardare il convincimento espresso dalla Corte del merito sulla correttezza e congruità della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri.

    Nel ricorso per cassazione contro la decisione che ha pronunciato sull’impugnazione di un lodo arbitrale, il controllo di legittimità riguarda la decisione della corte d’appello quanto alla conformità a legge e alla logicità della motivazione; non consente di riesaminare direttamente la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiute dagli arbitri.

  • D.P.R. n. 554/1999, art. 232

    In definitiva, alla luce di quanto chiarito nella pronuncia n. 15029/2016, se è vero che il D.P.R. n. 554 del 1999, è successivo al contratto di appalto concluso tra le parti (nel dicembre 1999), alla luce dell’art. 232, dettante il regime transitorio, non venendo qui in rilievo l’organizzazione della stazione appaltante, nè il bando di gara e riguardando il principio del tempus regit actum solo il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto, mentre le altre norme del regolamento (diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3) si applicano alle situazioni non ancora definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente (comma 4), la decisione della Corte d’appello, in punto di operatività del D.P.R. n. 554 del 1999, risulta corretta.

    Il regime transitorio distingue le norme sul modo o sul contenuto delle obbligazioni contrattuali, soggette al principio tempus regit actum, dalle altre disposizioni regolamentari, applicabili alle situazioni non ancora definite o esaurite. Le riserve, concernendo il procedimento amministrativo di contabilità dei lavori, ricadono in quest’ultima categoria; se il relativo procedimento non si era esaurito all’entrata in vigore del regolamento, si applica la nuova disciplina.

  • D.P.R. n. 554/1999, art. 136

    Il D.P.R. n. 554 del 1999, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, entrato in vigore del decreto il 13-5-2000 ed operante, per le disposizioni che qui interessano, sino all’entrata in vigore del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 4, comma 15, lett. d), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, recita: a) all’art. 34, Stima sommaria dell’intervento e delle Espropriazioni del progetto definitivo, comma 1, “La stima sommaria dell’intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell’area interessata”; b) all’art. 134, comma 6: “Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’art. 136”; c) all’art. 136, Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, “1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: a) desumendoli dal prezziario di cui all’art. 34, comma 1; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi…. 3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento…. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta e ad essi si applica il disposto di cui all’art. 26, comma 4, della Legge. 5. Se l’appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s’intendono definitivamente accettati”; d) all’art. 232, Disposizioni transitorie, “1. Le disposizioni del regolamento che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento. 2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore. 3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l’aggiudicazione di lavori e servizi si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore. 4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3, non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente”.

    Per le lavorazioni non previste dal contratto o per materiali privi di prezzo contrattuale, i nuovi prezzi si determinano secondo la sequenza indicata dalla norma: prezziario, ragguaglio a lavorazioni consimili e, se l’assimilazione è impossibile, nuove analisi. I nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta anche quando non siano stati concordati.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro la sentenza che decide sull’impugnazione di un lodo arbitrale, il sindacato non investe direttamente il lodo né consente di rivalutare gli accertamenti di fatto e le prove degli arbitri; riguarda la conformità a legge e la logicità della motivazione della decisione della corte d’appello.
  • La nullità del lodo per violazione di legge deve essere dedotta indicando esplicitamente l’erroneo canone giuridico applicato ai fatti accertati dagli arbitri; la mera denuncia di lacune d’indagine o motivazionali non è sufficiente, se non è collegata all’omesso o inadeguato esame di circostanze decisive.
  • Nel regime transitorio del D.P.R. n. 554/1999, le norme del regolamento relative al procedimento di contabilità dei lavori e alle riserve si applicano alle situazioni non ancora definite o esaurite alla sua entrata in vigore. Se le riserve sono state iscritte dopo tale momento, trova applicazione la nuova disciplina, anche quando il contratto d’appalto sia stato stipulato anteriormente.
  • In presenza di lavorazioni non previste dal contratto o di materiali senza prezzo contrattuale, i nuovi prezzi sono determinati secondo i criteri normativi del prezziario, del ragguaglio a lavorazioni consimili e, ove l’assimilazione sia impossibile, delle nuove analisi; il ribasso d’asta si applica a tutti i nuovi prezzi, concordati o meno.
  • Una censura in cassazione sulla scelta del prezzario e sulla sua incidenza nella quantificazione è inammissibile se non espone in modo autosufficiente le ragioni dell’applicabilità del prezzario invocato e la decisività della questione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoArbitratoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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