Cassazione Civile, Sentenza n. 7580/2020 del 27/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiata)
La controversia
Nel 2008 la ricorrente convenne davanti al Tribunale di Avellino il condominio, allegando di essere caduta mentre scendeva la ripida rampa di accesso al piano interrato, resa viscida dalla pioggia, sconnessa e priva di trattamento antiscivolo, e di aver riportato lesioni alla gamba destra con postumi permanenti. Domandò il risarcimento ai sensi dell’art. 2051 c.c. Il condominio contestò la responsabilità, richiamando la presenza di scoli e scanalature, la pavimentazione in cemento, la possibile imprudenza della danneggiata per mancato uso del corrimano e il caso fortuito rappresentato dalle piogge; chiamò in causa la propria assicuratrice. Il Tribunale rigettò la domanda per mancata prova del nesso causale. La Corte d’appello di Napoli confermò il rigetto, ma riformò la statuizione sulle spese di primo grado ponendole a carico dell’attrice, condannata a pagare euro 3.892,18 a ciascuno degli appellati. In cassazione la ricorrente propose sei motivi: con i primi tre contestò l’accertamento relativo alla pericolosità della rampa, alla prova della scivolosità e al nesso causale, nonché la valutazione della propria condotta come causa esclusiva dell’evento; con il quarto denunciò, tra l’altro, l’omesso esame di un fatto decisivo e la riforma delle spese di primo grado in assenza di impugnazione incidentale; con il quinto dedusse ultrapetizione e violazione delle regole sull’impugnazione incidentale; con il sesto contestò l’inammissibilità non dichiarata delle impugnazioni incidentali perché tardive.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi tre motivi: ha ritenuto corretta la verifica del giudice di merito circa la mancata prova di peculiarità della rampa tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione; tale valutazione di fatto, motivata, non era sindacabile in sede di legittimità. Ha accolto congiuntamente il quarto, quinto e sesto motivo, rilevando che, fissata la prima udienza d’appello al 19 dicembre 2014 e rinviata d’ufficio al 27 gennaio 2015, il termine per la tempestiva costituzione e per proporre appello incidentale scadeva il 29 novembre 2014. Le costituzioni del condominio, il 16 dicembre 2014, e dell’assicuratrice, il 23 dicembre 2014, erano tardive; ne conseguiva l’inammissibilità degli appelli incidentali. Inoltre, una semplice richiesta di riforma delle spese non equivaleva a un’impugnazione incidentale corredata da specifici motivi ai sensi dell’art. 342 c.p.c. La Corte ha cassato la sentenza limitatamente a tale statuizione e, decidendo nel merito, ha dichiarato tardivi gli appelli incidentali e annullato la condanna della ricorrente al pagamento di euro 3.892,18 in favore di ciascuno degli appellati. Ha compensato tutte le spese dei diversi gradi.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
qualora la cosa in custodia che si assume aver cagionato il danno sia di per sè statica e inerte e richieda che l’agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.)
Quando la cosa è statica e inerte e il danno dipende anche dall’interazione con l’agire umano, il nesso causale richiede la prova che la cosa presentasse caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la sua normale utilizzazione.
art. 343 c.p.c.
la citazione in appello della M. aveva fissato come prima udienza la data del 19 dicembre 2014 che veniva poi rinviata d’ufficio, ex art. 168 bis c.p.c., comma 4, all’udienza del 27 gennaio 2015. Quindi il termine, ai fini della tempestiva costituzione in giudizio, per proporre validamente appello incidentale sarebbe stato il 29 novembre 2014 mentre le parti si sono costituite, rispettivamente, il Condominio il 16 dicembre 2014 e la Unipol Sai il 23 dicembre 2014. Tale tardività ha comportato la conseguente inammissibilità degli appelli incidentali.
Nel caso deciso, il termine per la costituzione tempestiva e la proposizione dell’appello incidentale è stato calcolato con riferimento all’udienza originariamente fissata, nonostante il rinvio d’ufficio; le costituzioni successive alla scadenza hanno determinato l’inammissibilità delle impugnazioni incidentali.
art. 342 c.p.c.
Ma per poter condannare eventualmente alle spese la M., gli appellati avrebbero dovuto fare un autonomo ricorso con specifici motivi ex art. 342 c.p.c. e non limitarsi, come hanno invece fatto, perchè in questi termini deve essere interpretata la domanda, ad una semplice richiesta di riforma delle spese di primo grado.
La richiesta di riforma della statuizione sulle spese non è sufficiente a integrare un appello incidentale: occorrono un’impugnazione autonoma e specifici motivi.
art. 91 c.p.c.
Ma per poter condannare eventualmente alle spese la M., gli appellati avrebbero dovuto fare un autonomo ricorso con specifici motivi ex art. 342 c.p.c. e non limitarsi, come hanno invece fatto, perchè in questi termini deve essere interpretata la domanda, ad una semplice richiesta di riforma delle spese di primo grado.
La statuizione sulle spese di primo grado non poteva essere riformata a favore degli appellati senza una valida impugnazione incidentale specificamente proposta.
art. 168-bis, comma 4, c.p.c.
la citazione in appello della M. aveva fissato come prima udienza la data del 19 dicembre 2014 che veniva poi rinviata d’ufficio, ex art. 168 bis c.p.c., comma 4, all’udienza del 27 gennaio 2015. Quindi il termine, ai fini della tempestiva costituzione in giudizio, per proporre validamente appello incidentale sarebbe stato il 29 novembre 2014
Nel caso concreto, il rinvio d’ufficio della prima udienza non ha spostato il termine di costituzione per proporre validamente l’impugnazione incidentale, calcolato rispetto alla data originariamente indicata.
Massime di principio
- Quando la cosa in custodia è statica e inerte e il danno presuppone l’interazione con l’agire umano, il danneggiato deve provare che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione della cosa.
- La valutazione di merito sulla prova della potenziale pericolosità dello stato dei luoghi, se condotta secondo i criteri applicabili e adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione come semplice rivalutazione dei fatti.
- Nel caso esaminato, il termine per proporre validamente appello incidentale è stato calcolato rispetto alla data della prima udienza indicata nella citazione, benché questa fosse stata successivamente rinviata d’ufficio; la costituzione oltre tale termine ha comportato l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale.
- Una mera richiesta di riforma della statuizione sulle spese non costituisce impugnazione incidentale idonea a ottenere la condanna della controparte: occorre proporre un’impugnazione con specifici motivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7555/2020 del 27/03/2020
- Sentenza civile · 27 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7547/2020 del 27/03/2020
- Sentenza civile · 27 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7548/2020 del 27/03/2020
- Sentenza civile · 27 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7554/2020 del 27/03/2020
- Sentenza civile · 26 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7533/2020 del 26/03/2020
- Sentenza civile · 26 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7531/2020 del 26/03/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →