Cassazione Civile, Sentenza n. 7548/2020 del 27/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il Tribunale aveva rigettato la domanda del cittadino straniero di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 284/2018 depositata il 18 aprile 2018, aveva rigettato il gravame. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione. La Corte ha rilevato in via preliminare che il ricorso non risultava notificato; dal testo non emergono ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per omessa notificazione. Non ha provveduto sulle spese, poiché il Ministero dell’interno non ha svolto difese. Ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. n. 228/2012.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta, quando ne sussistono i presupposti processuali, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Il comma 1-bis costituisce il parametro per determinare l’importo del contributo unificato aggiuntivo, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La disposizione ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, applicato dalla Corte per dare atto dell’ulteriore contributo dovuto in conseguenza dell’inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che non risulta notificato è inammissibile.
- In caso di dichiarazione d’inammissibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, nei termini previsti dall’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7580/2020 del 27/03/2020
- Sentenza civile · 27 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7555/2020 del 27/03/2020
- Sentenza civile · 27 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7547/2020 del 27/03/2020
- Sentenza civile · 27 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7554/2020 del 27/03/2020
- Sentenza civile · 26 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7533/2020 del 26/03/2020
- Sentenza civile · 26 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7531/2020 del 26/03/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →