Cassazione Civile, Sentenza n. 7531/2020 del 26/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Per l’anno d’imposta 2004 l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti del titolare di una ditta individuale un avviso di accertamento, recuperando a tassazione IRPEF e IVA per indebita detrazione di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti, sul presupposto che la ditta fosse una società cartiera. L’accertamento riguardava inoltre componenti negativi ritenuti non inerenti, costi per ricambi e riparazioni e somme fatturate che il contribuente sosteneva essere caparre. Il contribuente otteneva ragione in primo grado e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con sentenza depositata il 12 aprile 2012, rigettava l’appello dell’Agenzia, giudicando non concrete e documentate le prove dell’esistenza di una società cartiera. L’Agenzia ricorreva per cassazione con nove motivi: censurava, sotto i profili della violazione di legge e dei vizi motivazionali, il rilievo attribuito alla modesta entità delle riprese, l’insufficiente o omesso esame della contestazione sull’inesistenza della società cartiera, dei costi non inerenti e della detrazione IVA sulle fatture per operazioni inesistenti; deduceva inoltre violazione delle regole sulla deducibilità dei componenti negativi e sull’onere della prova, nonché omessa pronuncia sulle riprese relative ai costi per ricambi e riparazioni e alla fatturazione delle somme qualificate dal contribuente come caparre. Il nono motivo è indicato senza ulteriore specificazione nel testo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione di Brescia, in diversa composizione, cui spetta anche liquidare le spese del giudizio di cassazione. Ha ritenuto manifestamente fondati i motivi relativi ai vizi motivazionali: la conclusione della CTR circa l’assenza di prove concrete e documentate della società cartiera era apodittica e insufficiente, poiché non descriveva il percorso cognitivo seguito nella valutazione delle prove su un punto centrale dell’accertamento. Ha inoltre ritenuto fondati i motivi di omessa pronuncia, perché la sentenza d’appello non conteneva alcun riferimento, neppure implicito, ai rilievi sull’imposizione delle somme considerate caparre e sui costi per ricambi e riparazioni. I motivi primo, terzo e settimo sono stati dichiarati assorbiti dall’accoglimento delle censure esaminate congiuntamente; il rinvio comporta che le questioni di merito non siano state definite dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Alla luce del su enunciato e condiviso principio, l’affermazione della CTR secondo cui “in merito all’esistenza di una possibile cartiera, come ha sostenuto l’Ufficio, la Commissione ritiene non siano state evidenziate prove concrete e documentate al riguardo”, essendo stata, tra l’altro emessa in riferimento al tema centrale oggetto dell’atto impositivo, risulta, pertanto, apodittica e del tutto insufficiente.
I vizi di legittimità dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c. giustificano la cassazione quando la motivazione sulla questione centrale dell’accertamento è apodittica e insufficiente, o quando la sentenza omette di pronunciarsi su specifici rilievi devoluti al giudice d’appello.
Parimenti, s’appalesano fondati i restanti motivi concernenti la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che la sentenza di secondo grado è priva di qualsiasi riferimento motivazionale, anche implicito, in relazione ai rilievi, dedotti nell’atto d’appello, e riferentisi alla fatturazione di somme che il contribuente ha sostenuto trattarsi di caparre, ed ai costi per ricambi e riparazioni, oggetto della ripresa a tassazione.
La sentenza viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando non affronta, neppure implicitamente, specifici rilievi devoluti con l’appello.
Massime di principio
- La motivazione su una questione centrale della controversia non è sufficiente se si limita a enunciare la conclusione valutativa: deve rendere intelligibile il percorso cognitivo e probatorio che conduce dai fatti esaminati al giudizio formulato.
- È viziata per omessa pronuncia la sentenza d’appello che non contenga alcun riferimento, neppure implicito, a specifiche contestazioni ritualmente dedotte nell’atto di appello.
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