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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7547/2020 del 27/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge beneficiaria)

La controversia

Nel giudizio di separazione personale, la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata il 10 luglio 2017, aveva parzialmente accolto l’impugnazione della moglie e aumentato a complessivi 750 euro il contributo dovuto dal marito: 450 euro per la moglie e 300 euro per la figlia minore. La Corte aveva ritenuto congruo il contributo stabilito in sede di separazione fino a settembre 2015, considerando che nel parallelo giudizio di divorzio, con ordinanza presidenziale del 14 ottobre 2016, erano state determinate in complessivi 800 euro le somme dovute dal marito con decorrenza successiva, indicata nel testo come omissis. Il marito ha proposto un unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L. n. 898/1970: sosteneva che, essendo pendente il giudizio di divorzio, il giudice della separazione non potesse rideterminare il contributo per un periodo già valutato dall’ordinanza presidenziale, la quale, a suo dire, avrebbe implicitamente confermato per l’intero arco del giudizio divorzile l’importo fissato in separazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato l’unico motivo e il ricorso. Ha affermato che il giudice della separazione conserva il potere di decidere sulla domanda di attribuzione o modifica del mantenimento anche mentre pende il giudizio di divorzio; i provvedimenti economici adottati nel divorzio si sovrappongono a quelli della separazione e li assorbono soltanto dal momento in cui sono adottati o dalla diversa decorrenza stabilita. Nella specie la Corte d’appello aveva limitato la decorrenza del contributo fissato in sede di separazione fino a settembre 2015, senza interferire con le statuizioni divorzili, efficaci da una decorrenza successiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 4.200 euro oltre accessori di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 898/1970

    La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza.

    La pendenza del giudizio di divorzio non priva di per sé il giudice della separazione del potere di regolare il mantenimento. I provvedimenti economici adottati nel divorzio sostituiscono quelli della separazione soltanto dalla loro adozione o dalla decorrenza specificamente stabilita.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato nella misura pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Il comma 1-bis individua il contributo unificato assunto come parametro per determinare l’importo aggiuntivo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La pendenza del giudizio di divorzio non determina automaticamente la perdita della potestas iudicandi del giudice della separazione sulle domande di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli.
  • I provvedimenti economici temporanei o urgenti adottati nel giudizio di divorzio si sovrappongono e assorbono quelli della separazione soltanto dal momento della loro adozione o dalla diversa decorrenza espressamente stabilita; i provvedimenti della separazione continuano altrimenti a operare fino al nuovo regolamento patrimoniale.
  • La pronuncia definitiva di divorzio, producendo effetti ex nunc dal passaggio in giudicato, non fa cessare la materia del contendere nel giudizio di separazione o di modifica delle sue condizioni anteriormente iniziato e ancora pendente, quando permane l’interesse di una parte alla decisione e ai conseguenti provvedimenti patrimoniali.

Come è indicizzato

MaterieSeparazioneDivorzioAssegno di mantenimento e divorzile
RamiFamiglia

Testo integrale

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