Cassazione Civile, Sentenza n. 7555/2020 del 27/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (padre)
La controversia
Dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i genitori avevano concordato un contributo paterno mensile di 700 euro per una figlia e di 500 euro per l’altra, oltre rivalutazione ISTAT; l’accordo era stato omologato dal Tribunale di Terni nel febbraio 2014. Nel 2016 il padre ha chiesto al Tribunale di Spoleto di revocare o ridurre il contributo per la figlia maggiore e di diminuire quello per l’altra, deducendo, tra l’altro, il nuovo matrimonio della madre e l’adozione delle due figlie ormai maggiorenni da parte del nuovo marito di lei. La madre si è opposta e, in via riconvenzionale, ha chiesto di aumentare a 700 euro mensili il contributo per la figlia convivente. Il Tribunale ha revocato l’assegno per una figlia e ridotto a 200 euro quello per l’altra. Su reclamo delle figlie e della madre, la Corte d’appello di Perugia ha invece posto a carico del padre 700 euro mensili per ciascuna figlia, oltre rivalutazione, ha disposto la ripartizione al 50% delle spese straordinarie concordate e ha condannato il padre alle spese dei due gradi. Il padre ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 337-septies c.c., sostenendo che l’obbligo verso le figlie maggiorenni non fosse automatico e che dovessero essere valutati i rapporti con loro, l’assenza di legami affettivi e formativi e la loro adozione; (2) falsa applicazione degli artt. 291 e seguenti c.c. e dell’art. 337-septies c.c., lamentando che non fosse stato considerato il contributo continuativo alle figlie prestato dall’adottante, pur senza un obbligo giuridico di mantenimento; (3) violazione dell’art. 345 c.p.c. per l’utilizzo di una lettera prodotta in sede di reclamo, che il ricorrente riteneva tardiva; (4) censura della statuizione sulle spese. Le resistenti hanno proposto ricorso incidentale con due motivi sulla liquidazione dei compensi legali, ritenuta inadeguata.
La decisione
La Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale nei limiti indicati, ha rigettato il terzo e ha dichiarato assorbiti il quarto motivo e i due motivi incidentali. Ha confermato che la maggiore età e l’adozione da parte del nuovo marito della madre non fanno cessare, di per sé, l’obbligo del padre verso le figlie non economicamente autosufficienti. Ha tuttavia stabilito che il loro stabile inserimento nel nuovo contesto familiare e il contributo continuativo dell’adottante alle esigenze quotidiane sono circostanze sopravvenute rilevanti per valutare una possibile modifica della sola entità del mantenimento. La Corte d’appello non aveva spiegato adeguatamente perché l’adozione non avesse inciso sulle condizioni economiche delle figlie. Il terzo motivo è stato respinto perché il reclamo previsto dall’art. 9 della legge sul divorzio consente l’allegazione di fatti nuovi e, data la libertà di forme del procedimento, non si applica il divieto di nuovi documenti dell’art. 345 c.p.c.; non era stata inoltre dedotta una violazione del contraddittorio. Il decreto della Corte d’appello di Perugia è stato cassato con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame secondo il principio di diritto enunciato e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 337-septies c.c.
Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
La disposizione consente di riconoscere un assegno periodico al figlio maggiorenne non economicamente indipendente; la sua applicazione va coordinata con la valutazione delle circostanze sopravvenute che possono incidere sull’entità del contributo.
art. 315-bis c.c.
il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni e delle sue aspirazioni.
Il diritto del figlio al mantenimento e agli altri doveri genitoriali è il fondamento della persistenza dell’obbligo anche dopo la maggiore età, quando il figlio non sia economicamente autosufficiente.
art. 147 c.c.
a tenore del quale il matrimonio impone ad entrambi i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’art. 315-bis c.c.
L’obbligo di mantenimento si inserisce nei doveri genitoriali e va esercitato considerando le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni dei figli.
art. 9 L. 898/1970
Il provvedimento di revisione dell’assegno divorzile o di quello di mantenimento dei figli, previsto dalla citata norma, postula, quindi, non soltanto l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo di uno dei predetti assegni.
La revisione richiede fatti nuovi sopravvenuti idonei ad alterare l’equilibrio economico fissato dal precedente provvedimento; il giudice non può procedere a una nuova valutazione autonoma dei presupposti originari, ma deve verificare l’incidenza delle sopravvenienze. L’apporto continuativo dell’adottante alle necessità del figlio adottato è una circostanza da valutare ai fini dell’eventuale modifica dell’entità del mantenimento.
art. 291 c.c.
Tanto, si badi, non per farne derivare il sorgere di obblighi giuridici, tra adottante ed adottato, al di fuori di quanto desumibile dalla specifica disciplina codicistica
L’adozione del maggiorenne non crea, al di fuori degli obblighi previsti dalla disciplina codicistica, un obbligo giuridico generale di mantenimento in capo all’adottante; l’adozione e la situazione familiare che ne consegue possono però assumere rilevanza fattuale nella revisione del contributo dovuto dal genitore.
art. 300 c.c.
a tenore del quale, l’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
L’adozione di una persona maggiorenne non estingue i diritti e i doveri verso la famiglia d’origine; pertanto non determina, da sola, la cessazione dell’obbligo di mantenimento del genitore naturale.
art. 345 c.p.c.
La possibilità di allegare fatti nuovi, stante la libertà delle forme proprie del procedimento, e la conseguente necessità di doverne consentire la corrispondente attività asseverativa, esclude, dunque l’applicabilità, in tale sede, del disposto dell’art. 345 c.p.c., quanto al divieto di produrre nuovi documenti, nemmeno essendo stato adombrata, nell’odierna doglianza, un’eventuale violazione del contraddittorio in ordine a quelli asseritamente prodotti in sede di reclamo.
Nel reclamo contro i provvedimenti di revisione delle condizioni economiche del divorzio, la libertà di forme e la possibilità di allegare fatti nuovi escludono l’applicazione del divieto di produrre nuovi documenti previsto dall’art. 345 c.p.c., salvo che sia dedotta una concreta violazione del contraddittorio.
Massime di principio
- La revisione delle condizioni economiche del divorzio presuppone fatti nuovi sopravvenuti che siano idonei ad alterare l’equilibrio patrimoniale fissato dal provvedimento precedente. Il giudice deve valutare l’incidenza delle sopravvenienze, senza rimettere autonomamente in discussione le condizioni originarie già giudicate.
- La maggiore età non determina automaticamente la cessazione del mantenimento: l’obbligo permane se il figlio non è economicamente autosufficiente e non risulta che la dipendenza sia imputabile a sua inerzia colpevole.
- La sopravvenuta adozione di un figlio maggiorenne da parte del nuovo coniuge del genitore non estingue l’obbligo di mantenimento del genitore d’origine, poiché l’adottato conserva i diritti e i doveri verso la famiglia d’origine.
- Quando il figlio maggiorenne adottato è stabilmente inserito nel nuovo nucleo familiare e l’adottante contribuisce continuativamente, pur senza esservi giuridicamente obbligato, alle sue necessità quotidiane, tale apporto costituisce una circostanza sopravvenuta rilevante per valutare se modificare l’entità del mantenimento dovuto dall’altro genitore.
- Nel reclamo relativo alla revisione delle condizioni economiche del divorzio possono essere allegati fatti nuovi; la libertà di forme del procedimento esclude l’applicazione del divieto di nuovi documenti dell’art. 345 c.p.c., ferma la necessità di rispettare il contraddittorio.
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