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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12727/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra proprietari confinanti relativa a un tratto di muro di sassi posto sul confine. In primo grado era stata accolta la domanda della proprietaria attrice, con condanna della controparte a ricostruire il muro rispettando la precedente inclinazione e senza stilatura dei giunti, secondo lo stato originario dei luoghi. In appello la sentenza fu riformata: la Corte territoriale ritenne che la modifica apportata allo stato dei luoghi non avesse arrecato pregiudizio alla controparte e rigettò la domanda. Avverso tale decisione la parte originariamente attrice propose ricorso per cassazione con due motivi; la controparte resistette con controricorso proponendo anche ricorso incidentale condizionato con un motivo. Prima dell’adunanza camerale, entrambe le parti depositarono un atto congiunto di rinuncia ai rispettivi ricorsi, aderendo a un accordo transattivo e prevedendo la compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio principale e del ricorso incidentale condizionato, intervenuta con reciproca accettazione, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese, in ragione dell’accordo tra le parti. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, poiché il ricorso non è stato integralmente respinto né dichiarato inammissibile o improcedibile.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso per cassazione e, in presenza dei presupposti, l'estinzione del giudizio

  • art. 391 c.p.c.

    regola gli effetti processuali della rinuncia e la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il ricorso non è integralmente respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, se accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese quando le parti abbiano concordato la compensazione integrale.
  • Il raddoppio del contributo unificato presuppone un esito di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso; non opera in caso di estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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