Cassazione Penale, Ordinanza n. 07117/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, lett. d), c.p.p. La genericità dei motivi integra, ai sensi dell'art. 591, lett. c), c.p.p., una causa di inammissibilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato previsto dagli artt. 9 e 10, comma 2, della L. n. 14/2017. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Tuttavia, il ricorso non conteneva una specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento delle censure: era formulato in modo del tutto generico, limitandosi a chiedere l'annullamento della sentenza senza sviluppare una tesi difensiva concreta né confrontarsi con l'apparato motivazionale della decisione impugnata.
Norme richiamate
indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la mera richiesta di annullamento, priva di concreta articolazione difensiva, non soddisfa il requisito di specificità.
L'inosservanza del requisito di specificità dei motivi previsto dall'art. 581, lett. d), c.p.p. costituisce causa di inammissibilità del ricorso.
La richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è stata dedotta, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
artt. 9, 10, comma 2, L. n. 14/2017
Sono le disposizioni poste a base della condanna impugnata; il testo non consente di specificare ulteriormente la fattispecie sostanziale oltre il richiamo normativo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni censura, non essendo sufficiente una richiesta generica di annullamento.
- La mancanza di specificità dei motivi, con assenza di una vera critica alla motivazione della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, lett. c), c.p.p.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, la Corte non è tenuta a valutare nel merito richieste come il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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