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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27898/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia origina dalla trattativa per l’acquisto di un immobile mediata da un’agenzia immobiliare. L’acquirente lamentava di aver ricevuto informazioni scorrette o incomplete: in particolare, l’esistenza di una procedura di pignoramento sul bene, l’effettivo importo del debito residuo garantito da ipoteca e la presenza di abusi edilizi idonei a incidere sulla commerciabilità dell’immobile non sarebbero stati correttamente rappresentati. In primo grado era stata accolta solo parzialmente la domanda risarcitoria; in appello la domanda era stata rigettata. Successivamente l’acquirente proponeva revocazione della sentenza di appello deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse travisato il contenuto della sentenza di primo grado, ritenendo che la responsabilità del mediatore fosse stata fondata solo sulla inesatta indicazione dell’importo residuo dell’ipoteca, mentre essa poggiava anche, e soprattutto, sulla mancata comunicazione del pignoramento e degli abusi edilizi. Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e nullità del procedimento e della sentenza, nonché violazione degli artt. 395, n. 4, 132 c.p.c., 24 e 116 Cost., deducendo che la Corte di appello aveva erroneamente escluso la sussistenza dell’errore di fatto nonostante le risultanze processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che la Corte di appello, nel giudicare sulla revocazione, aveva travisato il contenuto della sentenza di primo grado: il Tribunale non aveva fondato la responsabilità del mediatore sulla sola inesatta indicazione del residuo ipotecario, ma aveva valorizzato anche la mancata informazione sulla pendenza del pignoramento e sugli abusi edilizi. Tale travisamento integra un errore di percezione sul contenuto di un atto processuale, e non un errore di giudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La revocazione è ammissibile quando la decisione sia affetta da errore di fatto percettivo, ossia da un falso apprezzamento del contenuto di un atto o documento decisivo, non da un errore di giudizio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio denunciato viene veicolato come nullità del procedimento o della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato quale parametro della dedotta nullità della sentenza.

  • art. 24 Cost.

    È invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità del provvedimento revocatorio.

  • art. 116 Cost.

    È invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità del provvedimento revocatorio.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato nel procedimento camerale di definizione del ricorso.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre quando il giudice attribuisce a una decisione o a un atto processuale un contenuto diverso da quello effettivo, purché il travisamento sia decisivo e non consista in una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Non è errore di giudizio la lettura inesatta della motivazione di una sentenza di merito che porta il giudice della revocazione a isolare un solo profilo di responsabilità, trascurando che la decisione originaria aveva posto a base del decisum più concorrenti ragioni.
  • Quando la motivazione di primo grado evidenzia più elementi di inadempimento o di responsabilità, l’interprete non può desumerne che la decisione si fondi esclusivamente su uno solo di essi per la sola presenza di una formula lessicale come 'già solo per tale ragione'.
  • La revocazione va decisa alla stregua del contenuto oggettivo dell’atto o della sentenza asseritamente travisati, non sulla base di una ricostruzione selettiva o parziale delle rationes decidendi effettivamente espresse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMediazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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