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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7041/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP sui beni (in particolare sull'azienda/impianto di distribuzione carburanti) e, in via equivalente, su beni nella disponibilità del rappresentante legale, ritenendo che l'affitto d'azienda del 26/01/2022 alla Vigano Petroli s.r.l. fosse atto simulato o fraudolento posto in essere per sottrarsi al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) e che l'azienda costituisse il profitto del reato confiscabile (art. 12-bis d.lgs. 74/2000). Si contestava la sussistenza del fumus del reato, la mancata indicazione del valore dell'azienda e l'erronea qualificazione della misura cautelare.

La decisione

Il giudice di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Sergio Agazzi in proprio per carenza di interesse (le quote sottoposte a sequestro a suo carico erano limitate e il ricorso era centrato sull'azienda). Quanto al ricorso di Martina 77 s.r.l., è stato rigettato: la Corte ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione e confermato che l'affitto d'azienda può integrare un atto fraudolento ai sensi dell'art. 11 ove, dalle circostanze, emerga la simulazione o l'idoneità dell'atto a compromettere la garanzia patrimoniale dell'Erario; ha altresì confermato che il "profitto" della condotta illecito va individuato nel valore della riduzione patrimoniale (beni idonei a fungere da garanzia) e non nell'ammontare del debito tributario, giustificando il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretto sull'azienda o per equivalente. Sono state liquidate le spese processuali (condanna al pagamento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    La norma punisce chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte oltre soglia, compie alienazioni simulate o altri atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la riscossione; il reato è delitto di pericolo concreto: è sufficiente la probabilità, valutata ex ante, che l'atto possa ostacolare il recupero delle somme dovute

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Consente la confisca del profitto del reato; la Corte interpreta il "profitto" come la riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio dell'obbligato (valore dei beni idonei a costituire garanzia), non come mera misura del debito tributario

  • art. 321 cod. proc. pen. (comma 2)

    Richiamato nel contesto della sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la decisione chiarisce la possibilità del sequestro diretto sull'azienda o, in caso di incapienza, il sequestro per equivalente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e ha liquidato una somma equitativa per la Cassa delle Ammende nel caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • L'affitto d'azienda può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) se, valutando gli elementi al momento dell'atto, emerge una simulazione o l'idoneità dell'operazione a ridurre la garanzia patrimoniale del debitore.
  • Il reato di cui all'art. 11 è di pericolo concreto: non è necessario che l'esecuzione sia effettivamente impedita, basta la probabilità che l'azione recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria risulti ostacolata.
  • Il "profitto" confiscabile non corrisponde all'ammontare del debito tributario ma al valore della diminuzione patrimoniale causata dall'atto fraudolento (beni o valore equivalente idonei a garantire il credito erariale).
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può riguardare direttamente l'azienda o beni nella disponibilità del rappresentante sociale, nonché operare per equivalente quando necessario.
  • Il ricorrente individuale (es. rappresentante legale) può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse se non dimostra un diritto concreto alla restituzione dei beni contestati.
  • Per contrastare rischi cautelari, è rilevante documentare il valore reale dell'operazione, la corrispondenza tra canone e valore economico, la reale autonomia gestionale del cessionario/affittuario e l'effettivo trasferimento di disponibilità finanziarie.

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