Cassazione Penale, Sentenza n. 2106/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la misura cautelare oggetto del ricorso era stata revocata il 14 gennaio 2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Non essendosi configurato un caso di soccombenza, dalla dichiarazione di inammissibilità non è derivata condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia giudiziaria applicata per il reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto la detenzione della droga finalizzata alla cessione (anziché uso personale), contestava l'esclusione della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, e denunciava la non proporzionalità della misura cautelare con l'assenza di adeguata spiegazione circa la gravità e l'attualità delle esigenze cautelari
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Articolo richiamato quale norma penale sostanziale contestata (detenzione di stupefacenti). La difesa ha invocato la applicabilità del comma 5 (fattispecie di lieve entità), ma la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito per sopravvenuta carenza di interesse
principio processuale - inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Se, prima della decisione, viene meno l'interesse alla pronuncia (qui perché la misura cautelare impugnata è stata revocata), il ricorso è inammissibile. Tale inammissibilità non comporta automaticamente condanna alle spese o sanzione pecuniaria salvo che sussista soccombenza
Massime di principio
- Se la misura impugnata viene revocata o viene meno prima che la Corte decida, il ricorso per Cassazione diventa privo di interesse e sarà dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse in genere non determina condanna alle spese o sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, a meno che non si configuri una vera soccombenza.
- Questioni sostanziali relative alla qualificazione della detenzione (uso personale vs finalità di cessione) e all'applicabilità della 'fattispecie di lieve entità' ex art. 73, comma 5, richiedono valutazione di merito sui fatti e sulle prove: se il ricorso è privo di interesse per sopravvenienze procedurali, queste questioni non verranno decise dalla Cassazione.
- Per censurare la proporzionalità di una misura cautelare occorre dimostrare l'assenza di esigenze cautelari attuali e gravi; l'ordinanza di riesame deve motivare tale valutazione.
- Nelle situazioni analoghe il difensore dovrebbe tempestivamente segnalare al giudice di legittimità ogni sopravvenuta modifica della misura (es. revoca) per evitare il mancato esame del merito per carenza di interesse.
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