Cassazione Penale, Sentenza n. 25360/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per reati connessi alla vendita di un'autovettura di provenienza furtiva resa "clone" tramite documenti tedeschi contraffatti. Le censure principali riguardano: a) insufficiente motivazione sul concorso nel reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e sulla prova dell'accordo e degli elementi soggettivi e oggettivi della fattispecie; b) errata qualificazione giuridica (si sarebbe dovuto ritenere al più il reato di acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 c.p. o ricettazione); c) mancanza dell'elemento dell'ingiusto profitto per la truffa; d) diniego ingiustificato delle attenuanti generiche, con conteggio e valutazione dei precedenti ritenuti rilevanti nonostante la loro anzianità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e logica, avendo correttamente ricostruito la filiera criminosa: la nazionalizzazione con documenti falsi per creare un "clone", la partecipazione dei ricorrenti ai passaggi essenziali (passaggio di proprietà, spartizione del prezzo, presenza nei momenti chiave) e il rinvenimento del veicolo parzialmente smontato. La Corte ha richiamato orientamenti giurisprudenziali secondo cui il riciclaggio comprende atti anche leciti di volta in volta strumentali a rendere difficoltosa l'identificazione della provenienza del bene; ha affermato che il contributo concorsuale può emergere anche da prove indiziarie, dalla condivisione del profitto e dalla condotta processuale (silenzio o spiegazioni inverosimili). Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa; è stata richiamata l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. per le conseguenze.
Norme richiamate
Il reato di riciclaggio è a forma libera e comprende atti, anche leciti, finalizzati a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; la pratica della nazionalizzazione con documenti contraffatti per creare un "clone" di un veicolo rientra nel concetto di riciclaggio e non solo in quello di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza
Principio del concorso di persone nel reato: è sufficiente che il concorrente abbia fornito un contributo esteriore, materiale o psichico, idoneo e apprezzabile alla realizzazione dell'obiettivo comune, anche provato per via indiziaria
Riferimento alla responsabilità penale e al concorso di persone nella commissione del reato, richiamato nel contesto dell'accertamento della partecipazione
Norma sull'acquisto di cose di sospetta provenienza citata come possibile qualificazione alternativa; la Corte ha escluso tale qualificazione ritenendo il "quid pluris" delle operazioni di nazionalizzazione e della creazione del clone come elemento tipico del riciclaggio
Criteri per la determinazione della pena: la motivazione del giudice di merito sulla misura è adeguata se indica gli elementi ritenuti rilevanti/ determinanti nel quadro dei parametri di cui all'art. 133
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite alle enunciazioni dei motivi di ricorso in cassazione: i motivi devono essere esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione
Prevede le conseguenze economiche per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi (condanna al pagamento delle spese e somme a favore della Cassa)
Massime di principio
- Il reato di riciclaggio comprende anche operazioni materiali apparentemente tecniche o amministrative (es. nazionalizzazione, apposizione di targhe, uso di documenti esteri) quando tali operazioni sono strumentali a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene.
- La partecipazione a un disegno criminoso può essere provata anche in via indiziaria: presenza ai passaggi salienti (passaggio di proprietà, spartizione del ricavato), condivisione del profitto e incoerenze nelle spiegazioni sono elementi logici idonei a fondare il convincimento del giudice di merito.
- Il giudice del merito non è obbligato a precisare il ruolo specifico di ciascun concorrente purché motivi logicamente e adeguatamente l'esistenza di un contributo consapevole, materiale o morale, alla realizzazione del reato.
- La mera intestazione formale di un bene può integrare un contributo al reato se inserita in un contesto che dimostra finalità di occultamento e rimessa sul mercato (es. creazione di un "clone").
- Le qualificazioni alternative (ricettazione, incauto acquisto, acquisto di cose di sospetta provenienza) non sono automatiche: occorre valutare se siano presenti atti aggiuntivi volti a rendere difficoltosa l'identificazione della provenienza illecita, che portano invece al riciclaggio.
- Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base della gravità del fatto, della pericolosità sociale e di precedenti anche remoti se la difesa aveva affermato l'assenza di precedenti; la motivazione del diniego deve indicare gli elementi ritenuti determinanti.
- Documentazione prodotta tardivamente o spiegazioni alternative sono sindacabili con difficoltà in cassazione se i giudici di merito hanno valutato la attendibilità e la congruità delle massime di esperienza; le massime di esperienza sono ammissibili purché non siano semplici illazioni.
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