Cassazione Penale, Sentenza n. 4822/2024 del 02/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Zufalo impugnava la sentenza di appello che lo aveva confermato colpevole del delitto di furto (commesso introducendosi nello stanzino del personale del supermercato Lidi e impossessandosi del telefono cellulare di Pompeo Manna, il 7/10/2020). Il ricorrente ha svolto due censure: (1) la mancata riqualificazione del fatto come tentativo di furto, sostenendo che i vigilanti erano intervenuti e gli avevano fatto restituire immediatamente la refurtiva, per cui non avrebbe mai acquisito possesso autonomo; (2) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (danno di speciale tenuità), perché il cellulare usato avrebbe avuto un valore residuo minimo.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, ha confermato l'orientamento secondo cui il furto si considera consumato quando l'agente consegue l'autonoma disponibilità della cosa sottratta, anche per breve tempo e anche se la cosa resta nella sfera di vigilanza della vittima; nel caso concreto il prevenuto era entrato nello stanzino, aveva sottratto il cellulare senza controllo visivo di alcuno e, uscendo, è stato sorpreso in possesso della refurtiva, sicché si è avuto il possesso autonomo e la consumazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la domanda di attenuante per speciale tenuità: tale attenuante presuppone un pregiudizio lievissimo e va valutata considerando il valore di mercato per la sostituzione e gli ulteriori effetti pregiudizievoli, non la sola condizione soggettiva del danneggiato; l'affermazione del ricorrente sul modesto valore del telefono era meramente assertiva e priva di prova. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e, per colpa, alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento alla fattispecie aggravata del furto contestata: la Corte ha ritenuto che la fattispecie fosse consumata quando l'agente ha conseguito l'autonoma disponibilità della cosa sottratta
Circostanza aggravante richiamata nella contestazione; la Corte ha confermato la gravità della condotta valutando la consumazione del reato
Norma che prevede la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità: la Corte ha interpretato che essa richiede un pregiudizio economico lievissimo valutato anche in base al costo di sostituzione e agli effetti pregiudizievoli complessivi, non bastando una generica affermazione sul valore residuo dell'oggetto
Massime di principio
- Il furto si considera consumato quando l'autonoma disponibilità della cosa sottratta è stata effettivamente acquisita dall'agente, anche per breve tempo e anche se la refurtiva resta nella sfera di vigilanza della vittima
- La presenza di vigilanti o il recupero immediato della cosa non escludono automaticamente la consumazione: conta se l'agente ha avuto possesso autonomo della res furtiva prima dell'intervento
- La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4) richiede che il danno sia lievissimo in senso oggettivo; va valutata sul valore di mercato per la sostituzione e sugli ulteriori effetti pregiudizievoli e non può basarsi su affermazioni semplicemente assertive sul valore residuo
- La difesa ha l'onere di fornire prove concrete (es. documentazione sul valore residuo, elementi oggettivi) per ottenere il riconoscimento della speciale tenuità
- Il rigetto del ricorso può comportare condanna alle spese e, se il ricorrente ha agito con colpa, l'irrogazione di somme a titolo di ammenda o sanzione (come nel caso della condanna a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende)
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