Cassazione Civile, Ordinanza n. 10404/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, depositata dal consorzio ricorrente con l’accordo tra le parti e il relativo decreto autorizzativo. In applicazione dell’art. 391, comma 1, c.p.c., ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione e, poiché vi era accordo tra le parti sulla compensazione, non ha pronunciato condanna alle spese, disponendone la compensazione.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva dall’impugnazione, da parte di una società agricola, di una cartella di pagamento relativa al contributo di bonifica per l’anno 2016, notificata dal consorzio di bonifica con riferimento a terreni siti nel Comune di Chiusdino. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; il consorzio aveva quindi proposto appello, respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana con compensazione delle spese. Il consorzio ha poi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione ha depositato un accordo sottoscritto anche dalla controparte e il decreto autorizzativo alla rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del procedimento.
La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente depositata, determina l’estinzione del giudizio; se le parti hanno concordato la compensazione, non va disposta condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente proposta dal difensore munito di idonea autorizzazione, produce l’estinzione del giudizio.
- La presenza di un accordo tra le parti sulla compensazione delle spese consente alla Corte di non pronunciare condanna alle spese processuali.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito della controversia.
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