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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16435/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza che applicava la pena su richiesta delle parti per il delitto di furto pluriaggravato, lamentando violazione degli artt. 445, comma 1, e 448, comma 2-bis c.p.p., perché nella sentenza gli sarebbero state poste a carico, in modo generico, spese non riconducibili al procedimento (ossia spese diverse dalle spese processuali in senso stretto).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 445, comma 1, c.p.p., dispensa dall'obbligo di pagamento delle sole spese processuali in senso stretto quando si applica la pena su richiesta delle parti, ma non si estende alle spese di mantenimento in carcere (anche a titolo di custodia cautelare) né alle eventuali spese di custodia dei beni sequestrati, che restano a carico dell'imputato. La Corte ha inoltre osservato che la sentenza di merito ha semplicemente indicato che spese diverse da quelle strettamente inerenti al procedimento sarebbero state a carico del ricorrente, conseguenza che sarebbe derivata comunque dalla pronuncia anche senza statuizione espressa. Pertanto il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamata come base normativa per la pronuncia con applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza è stata resa ai sensi di tali disposizioni.

  • art. 445, comma 1, cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che l'esenzione dall'obbligo di pagamento delle spese processuali riguarda esclusivamente le spese processuali in senso stretto e non si estende ad altre spese connesse (es. mantenimento in carcere, custodia di beni sequestrati).

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura del ricorrente; la Corte non ha ritenuto che la disposizione sia stata violata, atteso che l'onere per spese diverse da quelle processuali può essere attribuito all'imputato anche quando si applica la pena su richiesta delle parti.

Massime di principio

  • L'esenzione prevista dall'art. 445, comma 1, c.p.p. riguarda solo le spese processuali in senso stretto: non comprende spese di mantenimento in carcere o costi di custodia dei beni sequestrati.
  • Quando si applica la pena su richiesta delle parti, il giudice può indicare che spese diverse da quelle processuali saranno a carico dell'imputato; tale indicazione è conforme alla giurisprudenza e la mancata specifica non impedisce comunque l'attribuzione di tali oneri.
  • In un ricorso per cassazione che censuri l'attribuzione generica delle spese, occorre dimostrare che le somme imposte non rientrano nelle categorie legittimamente addebitabili all'imputato: contestazioni vaghe o generiche risultano normalmente infondate.
  • Nel valutare l'allocazione delle spese dopo un patteggiamento, distinguere sempre tra 'spese processuali' (escluse dall'onere) e spese materiali accessorie al reato (custodia, mantenimento), che possono rimanere a carico dell'imputato.

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