Cassazione Penale, Ordinanza n. 01355/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non esamina il merito della richiesta di restituzione né della misura reale, ma riqualifica l’impugnazione proposta come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p., applicando l’art. 568, comma 5, c.p.p. in ossequio al principio di conservazione degli atti e al favor impugnationis. Conseguentemente dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per l’ulteriore corso del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente (istanti)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria, resa in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di restituzione della società RDV s.r.l. con il relativo patrimonio aziendale, comprensivo del villaggio turistico "Gioiello del Mare", nonché delle quote sociali della società "Trade e Service s.a.s. di Feil Bernd", già sottoposte a sequestro preventivo. La doglianza non investe nel merito la confisca o il sequestro, ma riguarda la correttezza del mezzo di impugnazione esperito e della forma del procedimento seguito: la Corte di cassazione rileva che, trattandosi di provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia deciso irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 c.p.p. in materia di confisca, il rimedio esperibile è l’opposizione e non il ricorso per cassazione diretto. Pertanto il ricorso deve essere riqualificato come opposizione.
Norme richiamate
norma richiamata come base dell’istanza di restituzione proposta ai giudici dell’esecuzione
indica le forme dell’udienza camerale nelle quali il giudice dell’esecuzione aveva provveduto irritualmente
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
consente la riqualificazione dell’impugnazione secondo la sua effettiva natura, in applicazione del favor impugnationis
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
individua l’opposizione quale rimedio corretto avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione
richiamato in via generale per la riqualificazione dell’impugnazione
Massime di principio
- Avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che, in materia di confisca, abbia deciso in forme irrituali, il mezzo di tutela da utilizzare è l’opposizione e non il ricorso per cassazione diretto.
- Quando l’impugnazione è proposta con un rimedio formalmente errato, il giudice deve, ove possibile, riqualificarla secondo la sua effettiva natura, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis.
- La Cassazione, rilevata l’erronea qualificazione del mezzo di impugnazione, non decide nel merito ma dispone la trasmissione degli atti al giudice competente per la prosecuzione del procedimento.
Come è indicizzato
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