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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17310/2020 del 19/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato, in linea di massima, la decisione del Commissario per la liquidazione degli usi civici. I motivi principali: (i) omessa/insufficiente motivazione e mancato esame di una domanda rilevante (contestazione della promiscuità e usurpazione di suoli da parte del Comune di Cappadocia); (ii) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per aver ammesso privati senza assistenza legale dinanzi al Commissario; (iii) violazione di norme procedurali e costituzionali (obbligo di tentativo di conciliazione, incompetenza del Commissario rispetto a competenze regionali/omologazione); (iv) errata quantificazione e applicazione dei parametri ministeriali per la liquidazione delle spese di lite (richiamo ai d.m. 2012 e 2014). Inoltre i ricorrenti contestavano la rilevanza/efficacia dei giudicati pregressi che, secondo la Corte e il Commissario, impedivano la rinnovata decisione sulle stesse questioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, dichiarandoli inammissibili o infondati nelle parti dedotte. Il Collegio ha ritenuto che: la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, è sufficiente in quanto aderisce e richiama la decisione di primo grado; la dedotta insussistenza del giudicato esterno non è valutabile in sede di legittimità senza la produzione integrale delle statuizioni ritenute irrevocabili; la procedura davanti al Commissario per gli usi civici è atipica e informale, ammettendo la partecipazione dei naturali anche senza obbligo di difensore e rendendo il tentativo di conciliazione facoltativo; il Commissario ha giurisdizione sulle controversie in materia di usi civici e la normativa regionale non ha eliminato tale giurisdizione; le censure sulla liquidazione delle spese sono infondate perché prive della specificità richiesta e perché si applica il d.m. 55/2014 alle liquidazioni intervenute successivamente alla sua entrata in vigore. Conseguentemente il resistente (Comune di Cappadocia) è confermato vincitore e i ricorsi sono respinti.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Richiamato nei motivi di cassazione (nn. 4 e 5) per censurare omissioni di motivazione e violazioni di legge; la Corte rileva che molte censure sono inammissibili o infondate alla luce dell'onere di autosufficienza del ricorso

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Invocato dai ricorrenti per contestare la motivazione d'appello; la Cassazione ritiene impropria la critica in termini di omessa motivazione quando in realtà si discute l'esistenza del giudicato esterno

  • art. 31, legge 16 giugno 1927, n. 1766

    Interpretato come disposizione di carattere indicativo e programmatico: i commissari per gli usi civici possono attenersi a norme del procedimento meno rigide purché compatibili con il carattere inquisitorio del procedimento e con l'obbligo di sentire gli interessati

  • art. 29, legge 16 giugno 1927, n. 1766

    Attribuisce al Commissario piena giurisdizione sulle controversie concernenti usi civici e prevede la possibilità (non l'obbligo) del tentativo di conciliazione "in ogni fase del procedimento"

  • art. 76, r.d. n. 332/1928

    Citato tra le norme storiche sulla materia degli usi civici; non ha consentito alla Corte di ritenere carente la giurisdizione del Commissario

  • art. 1, legge regionale Abruzzo n. 25/1988

    "Le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono esercitate dalla Giunta regionale, ad eccezione delle seguenti che sono riservate al Consiglio regionale: ... la omologazione delle conciliazioni di cui all'art. 29 della legge n. 1766 del 1927"

    La norma regionale individua l'organo regionale competente per l'omologazione delle conciliazioni ma non incide sulla giurisdizione del Commissario; inoltre, in assenza di conciliazione non scatta alcuna omologazione

  • d.P.R. n. 616/1977

    Rilevato dai ricorrenti in ordine alla competenza regionale/omologazione; la Corte osserva che tali norme non incidono sulla giurisdizione commissariale

  • artt. 82, 83, 101, 182 cod. proc. civ.

    Richiamati nella critica alla procedura davanti al Commissario: la Corte conferma la specificità e l'informalità del procedimento commissariale, che non è strettamente soggetto a tutte le forme del procedimento ordinario

  • artt. 111 e 24 Cost.

    I ricorrenti hanno invocato profili costituzionali (diritto a giudice indipendente, tutela giurisdizionale); la Corte ricorda che, per censurare violazioni costituzionali, occorre sollevare l'illegittimità costituzionale della norma applicata

  • d.m. n. 140/2012

    Richiamato in relazione alla quantificazione delle spese; la Corte segnala che i ricorrenti non hanno denunciato specifiche violazioni dei massimi tabellari

  • d.m. n. 55/2014

    Stabilisce i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte afferma che si applica quando la liquidazione giudiziale interviene dopo la sua entrata in vigore, anche se parte della prestazione si è svolta sotto la normativa precedente

  • artt. 353 e 354 cod. proc. civ.

    Richiamati in merito alla restaurazione del processo o alla restituzione al giudice di primo grado; la Corte non ha ritenuto necessaria la restituzione nel caso di specie

Massime di principio

  • Il Commissario per la liquidazione degli usi civici esercita funzione giurisdizionale piena sulle controversie in materia: le procedure davanti a lui sono atipiche e più informali rispetto al processo ordinario.
  • Il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 29 L. 1766/1927 è facoltativo e non rende nullo il procedimento se non esperito; l'omologazione regionale opera solo se la conciliazione è stata effettivamente esperita.
  • La partecipazione dei 'naturali' davanti al Commissario senza difensore è ammissibile: l'assenza di assistenza legale non invalida automaticamente il procedimento commissariale.
  • In sede di cassazione, chi deduca l'esistenza o l'inesistenza di giudicati preclusivi deve riprodurre integralmente le statuizioni ritenute irrevocabili; il mero riferimento non è sufficiente per far censurare la decisione.
  • Le questioni di legittimità costituzionale non possono essere prospettate direttamente in cassazione: occorre sollevare l'illegittimità costituzionale della norma applicata.
  • La liquidazione giudiziale delle spese segue i parametri vigenti al momento della liquidazione: il d.m. 55/2014 si applica se la liquidazione interviene dopo la sua entrata in vigore, anche se l'attività professionale è iniziata prima.

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