Cassazione Penale, Ordinanza n. 26886/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato che ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di merito nella parte in cui gli erano state negate le circostanze attenuanti generiche. L'unico motivo dedotto contestava, in sostanza, la valutazione discrezionale del giudice di merito sul mancato riconoscimento delle attenuanti. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché il diniego risultava sorretto da motivazione non manifestamente illogica e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità; inoltre ha ribadito che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a confutare puntualmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo quando la motivazione presenti manifesta illogicità o altri vizi rilevanti; una motivazione immune da tali vizi è insindacabile nel giudizio di legittimità.
- Nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare espressamente tutti gli elementi dedotti dalle parti o emergenti dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- L'inammissibilità del ricorso in cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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