Cassazione Civile, Sentenza n. 27547/2020 del 02/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Calogero Capraro, dipendente di ruolo del Comune di Agrigento (inquadrato nell'ex VIII qualifica) chiese la riliquidazione dell'indennità premio di fine servizio (TFS) perché, negli ultimi anni di servizio, aveva ricevuto incarichi dirigenziali a tempo determinato e riteneva che il TFS dovesse essere calcolato sulla base delle ultime retribuzioni percepite come dirigente e sull'intera anzianità maturata, nonostante l'assegnazione degli incarichi. La Corte d'appello aveva accolto la domanda di Capraro. L'INPS impugnò sostenendo che l'art. 110 del DLgs 267/2000 determinava la risoluzione di diritto del rapporto con conseguente diversa disciplina retributiva/previdenziale (applicabilità del TFR e non del TFS rispetto al periodo dirigente), richiamando anche la L. 152/1968 e il DPCM 20/12/1999; inoltre contestava che la qualificazione del rapporto (tempo determinato vs indeterminato) e non le mansioni debba determinare il trattamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Palermo. La Cassazione ha ritenuto che, nonostante la formulazione originaria dell'art. 110 DLgs 267/2000 parrebbe prevedere la "risoluzione di diritto" del rapporto, la norma va interpretata coerentemente con il DLgs 165/2001 e con il principio di infrazionabilità dell'indennità di fine servizio (L. 152/1968): nella pratica l'affidamento di incarichi dirigenziali a tempo determinato integri una forma di aspettativa senza assegni con conservazione dell'anzianità, cioè non interrompe l'anzianità di servizio; pertanto il periodo dirigente deve essere computato ai fini dell'anzianità utile per il TFS. Tuttavia la Corte ha rigettato la richiesta di assumere la retribuzione dirigenziale come base per il calcolo del TFS: la base retributiva per il TFS deve essere la retribuzione spettante per la qualifica di funzionario (ex VIII qualifica), ossia le componenti tassativamente indicate dalla L. 152/1968 (escluse, tra l'altro, le indennità per funzioni dirigenziali o la retribuzione di posizione). La causa viene quindi rinviata per la quantificazione del TFS tenendo conto dell'anzianità complessiva ma della retribuzione di funzionario.
Norme richiamate
Art. 110, DLgs 18/8/2000 n. 267 (TU degli enti locali)
Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione e' risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilita' del posto in organico
La Corte ritiene che, pur essendo la formulazione originaria volta a evitare il cumulo di rapporti, la norma va interpretata in senso coerente con il DLgs 165/2001 e con successivi adeguamenti: nella pratica l'istituto si realizza come una forma di aspettativa senza assegni che non interrompe l'anzianità e consente la ricostituzione del rapporto senza concorso. Dopo la modifica legislativa del 2014, la norma esplicitamente colloca i dipendenti in aspettativa con riconoscimento dell'anzianità per la durata dell'incarico.
Art. 19, comma 6, DLgs 30/3/2001 n. 165
Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio
Conferma che l'incarico dirigenziale a tempo determinato determina collocamento in aspettativa senza assegni ma con riconoscimento dell'anzianità: ciò giustifica il computo ai fini del TFS dell'intero periodo lavorativo, anche se svolto con incarichi dirigenziali.
L. 8/3/1968 n. 152 (indennità premio di servizio)
Principio di "infrazionabilità" dell'indennità di fine servizio: il TFS deve essere calcolato considerando l'anzianità complessiva del rapporto; inoltre l'articolazione delle componenti retributive che costituiscono la base del TFS è tassativa (art. 11, comma 5 della legge citata), dunque esclude la retribuzione di posizione/indennità dirigenziali non espressamente menzionate.
D.P.C.M. 20/12/1999 (regole TFR/TFS per enti locali)
L'INPS richiamava il DPCM per sostenere la diversa utilizzabilità dei periodi a tempo determinato ai fini della liquidazione; la Corte tuttavia ha ritenuto prevalente l'interpretazione secondo cui il rapporto di ruolo non è interrotto dall'incarico dirigente e che la disciplina del TFS (base retributiva e anzianità) segue le regole della L. 152/1968 e del settore pubblico.
Massime di principio
- Se un dipendente pubblico di ruolo assume incarichi dirigenziali a tempo determinato presso la stessa amministrazione, tali incarichi non interrompono in pratica il rapporto di servizio: i periodi vanno computati ai fini dell'anzianità utile per il TFS (si forma una sorta di "aspettativa" con riconoscimento dell'anzianità).
- La base retributiva per il calcolo del TFS è limitata alle componenti elencate dalla L. 152/1968 (art. 11 comma 5) e non comprende, in linea di principio, l'indennità per funzioni dirigenziali o la retribuzione di posizione non espressamente indicate.
- L'art. 110 del TU degli enti locali va interpretato in armonia con il DLgs 165/2001 e con le successive modifiche: la formulazione che parla di "risoluzione di diritto" non implica necessariamente una perdita degli effetti dell'anzianità ai fini previdenziali quando l'incarico è compatibile con la conservazione del rapporto.
- In situazioni analoghe valutare attentamente la natura formale del rapporto (se si è rimasti dipendenti di ruolo e non è intervenuta una reale cessazione): la qualificazione concreta e la documentazione (atti formali, modalità di conferimento, effettiva continuità del rapporto) sono decisive per conseguire la riliquidazione del TFS.
- Nel caso di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti estranei all'amministrazione di provenienza la disciplina può presentare profili differenti (maggiore rischio di reale cessazione del rapporto); dunque ogni caso va valutato in base agli atti e alla situazione concreta.
- Per ottenere un ricalcolo conviene raccogliere e produrre documentazione retributiva e contributiva (buste paga, atti di conferimento incarico, provvedimenti amministrativi) e richiedere specifica quantificazione del TFS in base all'anzianità complessiva ma con la retribuzione prevista per la qualifica del rapporto a tempo indeterminato.
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