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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27548/2020 del 02/12/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, insegnante di scuola primaria, chiedeva il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione anticipata di anzianità e il pagamento degli arretrati decorrenti dalle dimissioni a partire da settembre 1998 fino al 10/08/2005. La domanda era fondata sulla disciplina transitoria della L. n. 335/1995 (art. 1, comma 27) e sulla normativa previgente (DPR n. 1092/1973, art. 42) che prevedeva un "abbuono" di 5 anni per la dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico; la ricorrente sosteneva che alla data utile possedeva i requisiti (53 anni e anzianità contributiva/ventennio incluso l'abbuono) per fruire del regime più favorevole e, inoltre, faceva valere il riscatto di un periodo di servizio ai fini pensionistici

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva respinto la domanda ritenendo: (1) sanabili gli errori materiali nell'indicazione delle generalità/procuratore nell'atto di appello, poiché la parte si era comunque costituita e aveva potuto difendersi; (2) la ricorrente non aveva i requisiti richiesti alla data rilevante (31/12/1992 o, a seconda dell'interpretazione, al 01/09/1998) per beneficiare del regime previgente o della disciplina transitoria: anche con l'abbuono di 5 anni la contribuzione risultava al più 16 anni e non i 20 necessari; le dimissioni erano intervenute solo nel 1998, quindi l'abbuono non poteva essere fatto valere prima; (3) la deduzione del riscatto a fini pensionistici era stata ritenuta tardiva e, inoltre, la documentazione prodotta riferiva il riscatto solo ai fini dell'indennità di buonuscita e non della pensione. Perciò mancava il diritto alla pensione anticipata e al relativo arretrato. Condanna della ricorrente alle spese di lite e applicazione delle norme sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 335/1995, art. 1, comma 27

    Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita,la vecchiaia ed i superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza.....

    La norma transitoria permette di conseguire la pensione anticipata in fase transitoria se, oltre all'età anagrafica indicata, il diritto risultava già maturato secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza entro le date previste; tuttavia non estende retroattivamente benefici a chi non aveva effettivamente maturato i requisiti alla data rilevante.

  • DPR n. 1092/1973, art. 42

    Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo... Nei casi di dimissioni, ... il dipendente civile ha diritto alla pensione normale se ha compiuto venti anni di servizio effettivo. Alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico spetta, ai fini del compimento dell'anzianità stabilita nel secondo comma, un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni.

    L'abbuono di 5 anni previsto per la dimissionaria con prole è subordinato alla effettiva cessazione dal servizio per dimissioni; non può essere fatto valere se le dimissioni non erano intervenute alla data utile per il riconoscimento del diritto ai fini della disciplina transitoria.

  • D.lgs. n. 503/1992 (richiamato)

    Era richiamato per affermare che la disciplina previgente trova applicazione nei confronti di chi avesse già maturato i requisiti alla data di riferimento (31/12/1992), ma non per estendere benefici a chi non li avesse maturati.

  • Circolari ministeriali n. 36/28/11/1998 e n. 282/25/6/1998 (richiamate)

    Le circolari interpretative non hanno potuto modificare il principio che i requisiti devono essere effettivamente posseduti entro le date previste; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse i requisiti alla data utile e quindi le circolari non l'hanno favorita.

  • DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater (contributo unificato)

    Applicata per la determinazione del contributo unificato dovuto e per dichiarare l'esistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento aggiuntivo in relazione alla proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Per beneficiare di un regime transitorio (più favorevole) occorre che i requisiti richiesti dall'ordinamento di appartenenza siano effettivamente maturati entro le date previste dalla norma transitoria; la mera possibilità o il conseguimento successivo non producono efficacia retroattiva.
  • Gli 'abbuoni' contributivi (es. 5 anni per la dimissionaria con prole) sono utilizzabili solo se le condizioni che li giustificano si erano già realizzate alla data rilevante (es. dimissioni già intervenute quando occorreva il requisito).
  • Errori materiali o indicazioni errate nelle generalità o nell'identificazione del procuratore nell'atto di impugnazione possono essere sanati se la parte destinataria si è costituita e ha potuto esercitare la difesa; la nullità non è automatica quando gli errori non hanno pregiudicato il diritto di difesa.
  • Le deduzioni tardive o non adeguatamente documentate (es. riscatti fatti valere solo per altri fini) rischiano di essere ritenute inammissibili: è necessario produrre la documentazione probatoria adeguata e tempestiva per dimostrare l'incidenza del riscatto ai fini pensionistici.
  • Chi impugna ha l'onere di provare la sussistenza dei requisiti alla data prescritta dalla normativa transitoria; in mancanza, la tutela si nega anche se successivamente sono intervenute condizioni favorevoli.

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